Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione a Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus per la gestione dei nidi comunali a Napoli
Pubblicato il: 8/27/2025
L’avvocato Luca Tozzi ha rappresentato l’Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale. Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus è stata assistita dagli avvocati Antonio Parisi e Luigi Cerbone. Il Comune di Napoli è stato rappresentato dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 563/2025 proposto dall’Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale contro il Comune di Napoli e Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus.
La controversia riguarda la procedura di gara (CIG B0CAFF5E29) per l’affidamento, ripartito in cinque lotti, della gestione di ventuno nidi e micronidi di infanzia comunali, con il disciplinare che prevedeva l’aggiudicazione secondo specifici requisiti di idoneità e criteri di valutazione dell’offerta.
La sentenza impugnata è quella del TAR Campania, Sezione Quarta, n. 7436/2024, pubblicata il 30 dicembre 2024, che aveva respinto in toto il precedente ricorso dell’Associazione San Vincenzo contro l’aggiudicazione del lotto 3 al raggruppamento guidato da Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus. La vicenda nasce dalla procedura pubblica indetta dal Comune di Napoli per la gestione dei nidi comunali, articolata in cinque lotti distinti.
L’Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale aveva partecipato al lotto 3, ottenendo un punteggio di 89,957 ma risultando seconda dietro il raggruppamento temporaneo formato da Bambù (mandataria), Chiari di Bosco Società Cooperativa Sociale Onlus e Agorà Cooperativa Sociale, che aveva totalizzato 97,257 punti.
Il ricorso era stato presentato per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, contestando in particolare i requisiti professionali dei componenti del raggruppamento vincitore e la regolarità dell’offerta. In primo grado il TAR aveva respinto tutte le censure, ritenendo infondate sia le doglianze sul possesso dei requisiti professionali in capo alle società mandanti sia quelle sulla validità dei contratti di avvalimento. Era stata inoltre esclusa la sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale tra i diversi operatori economici risultati vincitori nei vari lotti.
Davanti al Consiglio di Stato, l’Associazione San Vincenzo ha ribadito le proprie argomentazioni, tra cui la presunta inadeguatezza dell’iscrizione camerale di Agorà Cooperativa Sociale a dimostrare il requisito di idoneità richiesto dal Codice dei contratti pubblici, l’insufficienza del contratto di avvalimento, la violazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nell’impostazione della gara, oltre a presunti collegamenti decisionali tra diversi partecipanti e altre deduzioni volte a contestare la regolarità della procedura e della determina di aggiudicazione.
L’esame del Consiglio di Stato si è concentrato su alcuni principi consolidati in giurisprudenza. Riguardo al requisito di idoneità professionale, la sentenza sottolinea come, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, l’iscrizione camerale deve garantire una coerenza tendenziale tra l’attività svolta e l’oggetto dell’appalto, senza la necessità di una perfetta coincidenza. Allo stesso modo, si è ritenuto che il contratto di avvalimento stipulato da Agorà con Anchise Cooperativa Sociale individuasse sufficientemente le risorse umane e materiali messe a disposizione, come richiesto dal disciplinare.
Il Collegio ha ritenuto infondate anche le doglianze circa l’unicità del centro decisionale fra le imprese aggiudicatarie di diversi lotti, osservando che per escludere i concorrenti è necessario individuare accordi specifici e indizi gravi, concordanti e univoci, non ricavabili nella fattispecie solo per la sovrapposizione di rappresentanti o per la somiglianza delle offerte. Parimenti infondate sono state giudicate le censure sull’omessa previsione dei criteri ambientali minimi, essendo i servizi di sanificazione e refezione affidati a terzi e non oggetto del bando contestato. Infine, la contestazione relativa alla mancanza di impegno contabile è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse.
Con la sentenza pronunciata il 19 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha quindi integralmente respinto l’appello dell’Associazione San Vincenzo, confermando così l’aggiudicazione del lotto 3 al raggruppamento guidato da Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus. L’Associazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore sia del Comune di Napoli che di Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus, per l’importo di euro 3.000,00 ciascuno oltre accessori di legge. La pronuncia ribadisce i principi di garanzia della concorrenza e ragionevole proporzionalità nella valutazione dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto pubblico.

