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Consorzio Co.Re. salva l'aggiudicazione nei nidi napoletani


Pubblicato il: 8/28/2025

L’avvocato Luca Tozzi ha rappresentato Baby Garden Impresa Sociale. Gli avvocati Antonio Parisi e Luigi Cerbone hanno assistito il Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. Gli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza hanno rappresentato il Comune di Napoli.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 562/2025, proposto da Baby Garden Impresa Sociale contro il Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop., il Comune di Napoli e altri soggetti, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento, suddiviso in cinque lotti, del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d'infanzia comunali siti nel Comune di Napoli (CIG B0CAFF6EFC). La sentenza impugnata (TAR Campania, Sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 7437) aveva respinto il ricorso di Baby Garden avverso l’aggiudicazione del lotto 2 al raggruppamento guidato dal Consorzio Co.Re.

La vicenda prende le mosse dall’esito della gara bandita dal Comune di Napoli, nella quale l’offerta di Baby Garden aveva totalizzato 89,970 punti, risultando seconda rispetto a quella del RTI composto da CO.RE., ERA Cooperativa Sociale e Associazione Quartieri Spagnoli ONLUS (97,741 punti). Baby Garden aveva impugnato l’aggiudicazione, muovendo diversi rilievi sull’ammissibilità e sulla regolarità delle offerte presentate dal RTI aggiudicatario, censurando, tra l’altro, i presunti deficit nei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale della mandante Associazione Quartieri Spagnoli, nonché ipotizzando la violazione delle regole di concorrenza per esistenza di un presunto centro decisionale unico tra diversi operatori.

Il TAR Campania, con la citata sentenza, aveva respinto tutte le censure mosse da Baby Garden. La società ha quindi riproposto le proprie tesi in appello, insistendo sui punti relativi ai requisiti professionali dell’Associazione Quartieri Spagnoli, sulla legittimità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla presunta illegittimità dovuta all'omissione dei criteri ambientali minimi e alla mancanza di impegno contabile nella determina a contrarre.

Il Consiglio di Stato ha esaminato nel dettaglio ciascun motivo d’appello: quanto al requisito di idoneità professionale, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la coerenza tra oggetto sociale risultante dall’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto deve valutarsi in termini ampi e globali, senza pretese di perfetta corrispondenza. È stato confermato che l’attività dichiarata dall’Associazione Quartieri Spagnoli, riferita a interventi socio-assistenziali e formativi, risulta compatibile con le finalità dell’appalto. In merito all’esperienza tecnico-professionale, il Collegio ha ribadito che il requisito poteva essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, come previsto dal disciplinare di gara, e che non vi è stata alcuna falsa dichiarazione da parte della mandante. Sul presunto unico centro decisionale fra i partecipanti a diversi lotti, il Consiglio di Stato ha sottolineato che gli indizi forniti non sono risultati né gravi, né concordanti, né univoci come richiesto ex art. 2729 c.c., né sono emersi elementi che rivelino accordi illeciti.

La pronuncia, pertanto, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. È stata altresì esclusa la fondatezza delle censure relative alla mancata previsione dei criteri ambientali minimi, poiché l’appalto per la gestione di asili nido non rientra nell’ambito oggettivo dei criteri contemplati dal decreto ministeriale 29 gennaio 2021 e, in ogni caso, servizi accessori di pulizia e refezione sono affidati a soggetti terzi. È risultata inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza sull’impegno contabile nella determina a contrarre.

Con sentenza pubblicata il 19 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha quindi integralmente respinto l’appello di Baby Garden, confermando in toto la decisione di primo grado e la validità dell’aggiudicazione a favore del Consorzio Co.Re. Conseguentemente, Baby Garden è stata condannata alla refusione delle spese giudiziali in favore del Comune di Napoli e di Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus, per un importo di euro 3.000 ciascuno, oltre accessori, sancendo la definitiva tenuta dell’assegnazione del servizio e la regolarità della procedura in oggetto.