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EAV ottiene conferma dell’esclusione di Copyworld nella gara informatica


Pubblicato il: 8/27/2025

L’avvocato Daniele Cutolo ha assistito Copyworld S.p.A. L’avvocato Antonio D’Angelo ha rappresentato EAV - Ente Autonomo Volturno S.r.l. Gli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Federica Berrino hanno difeso R1 S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso avanzato da Copyworld S.p.A. relativo alla procedura di gara (CIG A02B315D56) per la fornitura di apparecchiature informatiche e servizi accessori indetta da Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV). Il procedimento, registrato al numero 580 del 2025, si inserisce nel contesto di una contesa sulle modalità e i requisiti della fornitura imposti dalla documentazione di gara.

Alla base della controversia vi è stata l’esclusione dalla gara di Copyworld, decisa dal responsabile unico del procedimento (RUP) di EAV dopo la verifica della congruità dell’offerta presentata dalla società. In particolare, veniva contestato a Copyworld di non avere incluso nella propria offerta la fornitura delle licenze non OEM di Microsoft Office 365 per tutti i dispositivi, come richiesto dall’articolo 5 del capitolato tecnico di gara. Copyworld, ad avviso della stazione appaltante, avrebbe fornito i dispositivi soltanto con il software installato, ma senza le relative licenze. Oltre a impugnare il provvedimento di esclusione, Copyworld aveva contestato anche l’art. 5 del capitolato e il provvedimento di aggiudicazione a favore di R1 S.p.A., sollevando presunti vizi di interpretazione della lex specialis e questioni sulla congruità economica dell’offerta.

Il Tar Campania, con sentenza n. 5965/2024, aveva respinto il ricorso di Copyworld, rilevando come il capitolato imponesse la fornitura di licenze software senza specificare una tipologia predefinita, demandando tale scelta ai concorrenti. Inoltre, la decisione della stazione appaltante di non verificare l’anomalia dell’offerta di R1 era stata ritenuta legittima, in virtù della discrezionalità riconosciuta dal Codice dei contratti pubblici e dal disciplinare di gara. Copyworld, rimasta soccombente, ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato è fondata su elementi precisi della legge di gara. Innanzitutto, l’esclusione di Copyworld è stata ritenuta corretta poiché la sua offerta non includeva espressamente le licenze Microsoft Office 365 non OEM, obbligo richiesto sia dall’articolo 5 sia dall’articolo 9 del capitolato tecnico. Secondo i giudici, il tenore letterale delle clausole non lasciava spazio a dubbi interpretativi e, anche a prescindere dalla questione della congruità della base d’asta, la difformità dell’offerta rispetto all’oggetto dell’appalto ne giustificava l’esclusione. Le ulteriori doglianze su vizi procedimentali, difetto di motivazione e presunta incompetenza del RUP sono state anch’esse dichiarate infondate.

Nel pronunciarsi sull’appello principale, il Consiglio di Stato ha dunque rigettato le richieste di Copyworld, confermando la legittimità dell’esclusione nonché dell’aggiudicazione in favore di R1 S.p.A. La decisione comporta per Copyworld la condanna al pagamento delle spese giudiziali (euro 3.000,00 a favore sia di EAV sia di R1), oltre accessori di legge. Il pronunciamento rafforza il principio per cui i requisiti di gara, quando formulati in modo chiaro, vincolano in maniera stringente le offerte e l’applicazione della disciplina di gara non consente deroghe interpretative laddove il senso letterale delle clausole sia univoco.