Il Consiglio di Stato conferma la vittoria di Pizzarotti nella gara SEA Milano
Pubblicato il: 8/27/2025
Gli avvocati Fabiana Seghini e Andrea Mazzanti hanno assistito Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Consorzio Innova Soc. Coop. Gli avvocati Ulisse Corea, Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Gencantieri S.p.A. L’avvocato Giuseppe Franco Ferrari ha rappresentato S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7077/2025 pubblicata il 19 agosto 2025 (n. di registro generale 2381/2024), ha risolto il contenzioso relativo alla procedura di gara CIG 96525586D8 indetta da S.E.A. S.p.A. per l’affidamento del servizio di esercizio e manutenzione dei fabbricati aeroportuali di Milano Linate e Malpensa. Le parti coinvolte erano Gencantieri S.p.A. (appellante), Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Consorzio Innova Soc. Coop. (controinteressati e appellanti incidentali), oltre alla stazione appaltante S.E.A.
La vicenda trae origine dalla procedura negoziata indetta da S.E.A. S.p.A. con pubblicazione del bando per un appalto del valore di oltre 22 milioni di euro. Alla gara partecipavano Gencantieri e il raggruppamento guidato da Pizzarotti. Gencantieri si era aggiudicata l’appalto, ma Pizzarotti impugnava l’aggiudicazione, contestando la mancata indicazione separata del costo del personale nella struttura organizzativa pretesa dal capitolato tecnico. In particolare, la critica riguardava la gestione del costo della manodopera e il rispetto delle previsioni della lex specialis di gara.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 321 dell’8 febbraio 2024, aveva accolto il ricorso di Pizzarotti, annullando l’aggiudicazione a Gencantieri per la mancata separata quantificazione dei costi del personale nella struttura organizzativa richiesta dal capitolato d’appalto, ritenendo tale omissione un elemento di inaffidabilità. Il ricorso incidentale di Gencantieri era stato dichiarato irricevibile per tardività.
Gencantieri ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza, sostenendo tra l’altro che il costo del personale contestato fosse incluso nelle spese generali e che la sentenza avrebbe, erroneamente, disposto l’esclusione automatica senza rimettere la valutazione di affidabilità complessiva alla stazione appaltante. Sono stati contestati anche i giudizi pregressi sul ricorso incidentale, ritenuto mal valutato dal primo grado. Pizzarotti ha resistito, presentando anche appello incidentale per vizi ulteriori della procedura di giustificazione dei costi della manodopera di Gencantieri. Il Consiglio di Stato ha disposto verificazione tecnica sul rispetto delle tabelle ministeriali e dei contratti collettivi applicabili.
La fase decisiva del giudizio si è incentrata sull’esito della verificazione, che ha accertato uno scostamento rilevante tra i dati di costo del lavoro offerti da Gencantieri e quelli obbligatori secondo le tabelle ministeriali. In particolare, il costo della manodopera risultava inferiore ai minimi salariali, e i costi delle figure della struttura organizzativa non erano congruamente coperti né dalle spese generali, né dall’utile, risultando così in contrasto con le regole di legge e di gara. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio per cui lo scostamento ingiustificato dai valori tabellari sulla manodopera costituisce autonoma causa di esclusione dell’offerta ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello principale di Gencantieri e accolto, nei termini precisati, l’appello incidentale di Pizzarotti e Consorzio Innova, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione a Gencantieri e disponendo il pagamento, da parte di Gencantieri e della stessa S.E.A. S.p.A., in solido, delle spese di giudizio (5.000 euro a ciascuna controparte) e del compenso al verificatore (15.384,51 euro). La pronuncia chiarisce l’obbligo di rispetto della trasparenza e congruità dei costi della manodopera secondo contratti e tabelle ministeriali, rafforzando i principi di tutela del lavoro e affidabilità nelle gare pubbliche.

