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Inwit ottiene l’annullamento del diniego comunale sull’impianto di telefonia a Capannori


Pubblicato il: 8/28/2025

Gli Avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria hanno assistito Inwit S.p.A. L’Avvocato Niccolò Pecchioli ha rappresentato il Comune di Capannori.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 7078/2025 (ric. n. 7113/2024), ha pronunciato sulla controversia tra Inwit S.p.A., società operante nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni, e il Comune di Capannori.

La vicenda trae origine dal diniego di autorizzazione comunale richiesto da Inwit per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile, motivato dalla presunta non conformità dell’impianto rispetto al piano comunale degli impianti per telecomunicazioni.

Nel dettaglio, Inwit aveva presentato nel 2023 istanza di autorizzazione per un nuovo sito di telefonia mobile che il Comune aveva respinto con provvedimento n. 61/2023. Il diniego si fondava sul mancato inserimento del sito sia nel piano comunale approvato con delibera consiliare 71/2021, sia nel piano 2023 allora in corso di approvazione. Inwit contestava la scelta impugnando sia il diniego che la delibera, lamentando l’impossibilità di realizzare infrastrutture dove già esistessero siti vicini, nonché la mancata motivazione sulle urgenze e sulle specifiche esigenze tecniche prospettate. Dopo un primo rigetto dell’istanza cautelare da parte del Tar Toscana, il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva già rilevato che la mancata tempestiva revisione della programmazione comunale non potesse legittimamente giustificare il diniego del titolo abilitativo.

Tuttavia, sulla scorta delle ordinanze, il Comune reiterava il diniego con il nuovo provvedimento 61 bis/2023, stavolta basandosi sul nuovo Piano comunale degli impianti 2023 ma senza approfondite valutazioni tecniche sulle richieste di Inwit, né sugli effettivi limiti imposti dalla normativa regionale.

Il Tar Toscana, con sentenza n. 714/2024, aveva dichiarato improcedibile il ricorso di Inwit contro il primo diniego per sopravvenuta carenza di interesse, e irricevibili i motivi aggiunti riferiti al nuovo piano del 2023 e all’ulteriore provvedimento negativo. Inwit proponeva appello, contestando tale impostazione e chiedendo la rinnovata valutazione delle doglianze relative sia al piano che al secondo diniego.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su alcuni elementi giuridici risolutivi: anzitutto la natura non immediatamente lesiva del piano comunale degli impianti 2023, privo di efficacia preclusiva automatica per le singole richieste, e la mancanza nella normativa regionale di un obbligo tassativo di co-siting ovvero di accorpamento degli impianti.

Il Collegio ha riconosciuto come i criteri di localizzazione previsti dall’art. 11 L.R. Toscana n. 49/2011 inducano, al massimo, un favor per la concentrazione delle strutture, ma non impongano divieti assoluti né imponibili per via amministrativa. Di rilievo anche il richiamo alla disciplina nazionale che qualifica le infrastrutture di telecomunicazione come opere di urbanizzazione primaria, idonee ad essere localizzate, in linea di principio, sull’intero territorio comunale, salvo motivate preclusioni tecniche caso per caso. In definitiva, il Consiglio di Stato ha riformato in parte la sentenza di primo grado. Ha accolto i motivi aggiunti di Inwit inerenti al provvedimento 61 bis/2023, annullando il diniego comunale per difetto d’istruttoria, erronea applicazione dei criteri localizzativi e non conformità al quadro normativo nazionale e regionale.

L’annullamento implica il venir meno della preclusione all’autorizzazione dell’impianto proposto da Inwit; inoltre, il Comune dovrà nuovamente provvedere riesaminando l’istanza dell’operatore secondo i principi fissati in sentenza. Il Comune di Capannori è stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, per un importo di 7.000 euro oltre oneri di legge.