Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Gas Plus Italiana annulla gli obblighi di prevenzione imposti dalla Regione Basilicata


Pubblicato il: 8/28/2025

L'avvocato Romano Rotelli ha assistito Gas Plus Italiana S.r.l. nella controversia contro la Regione Basilicata, affiancata da Anna Carmen Possidente, e nei confronti della Società Petrolifera Italiana S.p.a., rappresentata dagli avvocati Giovanni de Vergottini e Marco Petitto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7084/2025 (ricorso n. 3970/2024), si è pronunciato sull’appello proposto da Gas Plus Italiana S.r.l., attuale titolare della concessione mineraria "Policoro" in Basilicata, avverso la Regione Basilicata e l’ARPAB. L’appello aveva ad oggetto la riforma della sentenza del TAR Basilicata (n. 87/2024), che aveva respinto la domanda di annullamento dei provvedimenti regionali che imponevano all’azienda l’adozione di misure di prevenzione per arrestare la migrazione di contaminanti oltre il sito dell’ex pozzo "Masseria Petrulla 1", chiuso dal 2003.

La vicenda nasce dal fatto che Gas Plus Italiana S.r.l., subentrata nel tempo ad altri operatori storici – tra cui SPI S.p.a. e Stargas Italia – aveva completato la caratterizzazione ambientale del sito estrattivo, ritenendolo esente da contaminazioni e chiedendo che fosse rimosso dall’elenco dei siti da bonificare. Tuttavia, sulla base di rilevamenti risalenti, la Regione Basilicata, richiamando anche il parere ARPAB, aveva imposto nel 2023 l’attuazione immediata di misure preventive, a fronte del superamento di soglie di cromo VI e cloroformio nelle acque sotterranee.

Dopo la chiusura del pozzo e l’approvazione di un piano di caratterizzazione nel 2004, nel 2022 Gas Plus aveva domandato lo stralcio del sito dall’elenco regionale dei siti potenzialmente contaminati. La Regione, riprendendo dati ambientali precedenti, ordinava nuovi interventi; la società impugnava il provvedimento, sostenendo la propria estraneità alla responsabilità inquinante in quanto semplice custode dell’area e non responsabile delle precedenti attività industriali. La sua responsabilità era però oggetto di altro giudizio amministrativo.

Il TAR Basilicata aveva inizialmente respinto il ricorso di Gas Plus, ritenendo giustificato l’obbligo di adottare misure preventive nonostante l’accertamento amministrativo della responsabilità fosse ancora sub iudice. In seguito, tuttavia, con la sentenza n. 519/2024 (divenuta definitiva), era stata esclusa la responsabilità della società per l’inquinamento ambientale in questione.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito il quadro normativo distinguendo tra misure di prevenzione – applicabili anche a soggetti non responsabili, se il sacrificio richiesto è non apprezzabile – e misure di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l’accertamento di una responsabilità per il danno ambientale. Ha chiarito che la semplice imposizione di obblighi tecnicamente complessi e onerosi non può gravare sul proprietario/custode incolpevole, salvo che la pubblica amministrazione dia prova, con adeguata istruttoria, della concreta esigibilità e proporzione del sacrificio richiesto rispetto all’organizzazione aziendale della destinataria.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il primo e principale motivo di appello, ha annullato i provvedimenti impugnati (note regionali del 27 giugno 2023 e 10 agosto 2023) per difetto di istruttoria, poiché la Regione non aveva dimostrato che le misure imposte integrassero un obbligo esigibile secondo i criteri di solidarietà e buona fede. Sono state compensate tra le parti le spese del giudizio. L’amministrazione regionale, in fase di riesame, dovrà quindi valutare – sulla base di una istruttoria approfondita e attuale – solo le misure concretamente applicabili, nei limiti di quanto non costituisca un apprezzabile sacrificio per l’impresa incolpevole.