Catapano s.r.l. prevale sulla legittimità dell’esclusione Sinergy nella gara dei pantaloni tecnici
Pubblicato il: 8/29/2025
L’avvocato Andrea Antonelli ha assistito Sinergy Group s.r.l. Gli avvocati Silvia Lanzaro e Daniele Bracci hanno rappresentato Catapano s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7089 del 20 agosto 2025 (ricorso n. 763/2025), si è pronunciato sull’appello proposto da Sinergy Group s.r.l. contro il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e contro la società Catapano s.r.l.
La controversia trae origine dalla procedura aperta CIG 9509378AF7, lotto 6, per la fornitura di 200.000 pantaloni tecnici invernali destinati alle Tenenze e Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. La vicenda ha avuto avvio con l’aggiudicazione del lotto a Sinergy Group, vincitrice con il punteggio più alto rispetto a Catapano s.r.l.
Successivamente alla stipulazione dell’accordo quadro, Catapano ha impugnato l’aggiudicazione, lamentando, tra i vari motivi, la mancata valutazione dell’anomalia dell’offerta di Sinergy. I giudici di primo grado (TAR Lazio n. 7421/2024) hanno accolto le doglianze, annullando l’aggiudicazione e chiedendo la riapertura della verifica di anomalia.
L’amministrazione, prima della pubblicazione della sentenza di appello sul primo contenzioso, ha dato tempestivamente esecuzione alla decisione, escludendo Sinergy senza riattivare formalmente la verifica di anomalia, e aggiudicando con riserva a Catapano.
Con successivo ricorso, Sinergy ha contestato l’esclusione sostenendo, tra l’altro, che la sentenza del TAR avrebbe imposto la rinnovazione integrale della verifica di anomalia, non una semplice rivalutazione allo stato degli atti, e che la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare anche le documentazioni sopravvenute, tra cui fatture di acquisto, a suo dire idonee a giustificare l’offerta.
Le istanze di Sinergy sono state respinte in primo grado dal TAR (sentenza n. 102/2025) e la società ha reiterato le sue doglianze in appello. Il Consiglio di Stato ha ricostruito il complesso contenzioso, evidenziando che i provvedimenti precedenti avevano già evidenziato un vizio istruttorio nell’accertamento dell’anomalia dell’offerta Sinergy, in particolare in relazione al costo di acquisto del tessuto principale, stimato ben al di sotto dei prezzi di mercato e che la società non aveva fornito giustificazioni attendibili.
L’elemento giuridico determinante per la decisione del Consiglio di Stato ha riguardato la distinzione tra “riapertura” e “rinnovazione” della verifica di anomalia: la riapertura, afferma il Collegio, comporta una mera rivalutazione degli elementi già presenti agli atti, senza necessità di acquisire ulteriori documenti né la riattivazione del contraddittorio procedimentale. La struttura del procedimento ai sensi dell’art. 97, d.lgs. 50/2016, non prevede l’obbligo di integrazione istruttoria successiva, se la stazione appaltante lo ritenga superfluo.
Inoltre, le fatture di acquisto sopravvenute sono state ritenute poco rilevanti, provenendo da una società collegata a Sinergy, pertanto senza l’autonomia probatoria di un terzo estraneo.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Sinergy Group s.r.l., confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara e rigettando anche le domande risarcitorie per mancanza di un affidamento incolpevole e prova del danno. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità della controversia. La decisione conferma dunque l’assegnazione del lotto a Catapano s.r.l. e rafforza i principi giurisprudenziali in materia di verifica di anomalia dell’offerta nelle gare pubbliche.

