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Fondazione Enasarco ottiene conferma della revoca della gara servizi bancari


Pubblicato il: 8/29/2025

L’avvocato Edoardo Giardino ha assistito Fondazione Enasarco. L’avvocato Luca Raffaello Perfetti ha rappresentato BNP Paribas s.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7091/2025, pubblicata il 20 agosto 2025 (RG n. 2372/2025), si è pronunciato sul ricorso in appello proposto da BNP Paribas s.a. contro la Fondazione Enasarco, in relazione alla procedura CIG 9901174343 per l’affidamento dei servizi di banca depositaria e dei servizi del patrimonio mobiliare.

La decisione riguarda la contestata revoca della gara indetta dalla Fondazione. La vicenda trae origine dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Enasarco in data 14 giugno 2023 che ha avviato una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi bancari, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando prevedeva la possibilità di non aggiudicare la gara.

BNP Paribas, invitata alla procedura, aveva presentato un’offerta che si classificava al primo posto. Tuttavia, la Fondazione, nelle more della verifica delle offerte, il 3 giugno 2024 ha disposto la non aggiudicazione, motivando la decisione con l’esigenza di rimodulare la procedura a seguito dell’approvazione della gestione separata del Fondo FIRR e dell’anomalia emersa dai ribassi elevati nelle offerte economiche. Successivamente, con delibera del 31 luglio 2024, Enasarco ha revocato tutta la procedura e annunciato una nuova gara.

BNP Paribas ha impugnato i provvedimenti prima innanzi al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso, e poi in appello al Consiglio di Stato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva già respinto in primo grado il ricorso di BNP Paribas, ritenendo che la revoca della procedura ricadesse nella piena discrezionalità della stazione appaltante e fosse sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo quando non risultava perfezionata l’aggiudicazione o stipulato il contratto d’appalto. BNP Paribas ha quindi proposto appello sostenendo che il potere di autotutela dell’amministrazione è comunque sindacabile entro i limiti della legittimità.

Il Consiglio di Stato, esaminati i motivi di appello, ha rilevato che la Fondazione Enasarco, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al rispetto della disciplina pubblica in materia di appalti. Il potere di revoca in autotutela può essere esercitato solo in presenza di specifici presupposti: motivi di pubblico interesse sopravvenuti, mutamenti della situazione di fatto non prevedibili o una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico.

Nella fattispecie, la revoca è stata giustificata da due esigenze: la necessità di rideterminare la base d’asta, ritenuta eccessiva in considerazione dei ribassi offerti; la volontà di rimodulare la gara in funzione della nuova gestione separata FIRR che richiedeva servizi ulteriori. Il Consiglio di Stato ha ritenuto congrue e non illogiche tali motivazioni, osservando che le percentuali di ribasso così elevate sulle offerte erano sufficienti a ritenere sopravvalutata la base d’asta, legittimando la riapertura della gara. Inoltre, solo dopo la pubblicazione del bando si è concretamente costituita la gestione separata FIRR, rendendo necessario l’aggiornamento dei servizi richiesti.

Il giudice amministrativo ha così respinto tutte le censure sollevate da BNP Paribas, considerate non fondate o inammissibili, e ha confermato la sentenza di primo grado, seppur con diversa motivazione. Dal provvedimento deriva la totale legittimità della revoca della gara indetta da Enasarco e l’interruzione del procedimento di affidamento dei servizi a favore di BNP Paribas. È confermata infine la compensazione delle spese tra le parti.