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Regione Veneto legittimata sui tetti di spesa Villa Maria rimane esclusa dall’aumento


Pubblicato il: 8/29/2025

Gli avvocati Clizia Calamita Di Tria, Domenico Menorello e Giorgio Fraccastoro hanno rappresentato la Casa di Cura Villa Maria s.p.a. Gli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri hanno assistito la Regione del Veneto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7111/2025 (RG 6440/2023), ha deciso sull’appello proposto dalla Casa di Cura Villa Maria s.p.a. contro la Regione del Veneto in merito alla legittimità della delibera regionale n. 925 del 5 luglio 2021. Tale delibera aveva fissato i criteri e la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 relativi all’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, rivolta sia ai residenti che ai non residenti nella Regione Veneto.

La Casa di Cura Villa Maria aveva impugnato la delibera ritenendo che la Regione non avesse tenuto conto dell’avvenuta riconversione ed estensione dell’accreditamento di posti letto nella branca dell’ortopedia, assegnando alla struttura un tetto di spesa ritenuto insufficiente a coprire i costi organizzativi delle nuove dotazioni. Secondo la clinica, il budget assegnato non era proporzionato al nuovo assetto organizzativo che aveva previsto un incremento da 117 a 137 posti letto, con una particolare enfasi sull’area della chirurgia ortopedica.

In primo grado, il TAR Veneto, con sentenza n. 312/2023, aveva respinto il ricorso della Casa di Cura. Il tribunale aveva ritenuto legittimo l’operato della Regione, sottolineando che il contenimento della spesa era coerente con le risorse disponibili, e rilevando che la struttura ricorrente aveva sottoscritto accordi con l’USL 6 Euganea in cui si impegnava al rispetto dei tetti di spesa stabiliti, pur avendo inserito una clausola di riserva priva di effetti impeditivi.

L’esame del Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi di appello della Casa di Cura Villa Maria, ribadendo la legittimità delle delibere e degli atti di programmazione regionale in tema di contenimento della spesa sanitaria. In particolare, la sentenza ribadisce il principio per cui il riconoscimento di nuovi posti letto e l’accreditamento non implicano automaticamente un corrispondente aumento del budget assegnato. La determinazione dei tetti di spesa, infatti, resta vincolata agli accordi contrattuali stipulati tra le strutture e le Aziende sanitarie, secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale. Decisivo è stato anche il rilievo che la clausola di riserva inserita dalla clinica nell’accordo con la USL non aveva valore ostativo alla validità dell’accordo stesso.

Il giudice amministrativo ha sottolineato che non è configurabile un diritto soggettivo a ottenere tetti di spesa superiori per effetto dell’aumento dei posti letto, specialmente in assenza di precisi elementi forniti dalla ricorrente in merito al danno o agli oneri aggiuntivi sopportati. La Regione Veneto, inoltre, ha dato corretta applicazione alle disposizioni statali (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 e art. 45, comma 1-ter d.l. n. 124/2019) e ha utilizzato parametri appropriati per la fissazione dei tetti, ancorandoli ai dati di attività del 2019.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Casa di Cura Villa Maria, confermando la legittimità della determinazione dei tetti di spesa da parte della Regione del Veneto e la validità degli accordi sottoscritti con la struttura sanitaria. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La decisione comporta la definitiva conferma del budget assegnato alla clinica per il triennio 2021-2023 e ribadisce la centralità della programmazione sanitaria regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario.