Zini Elio ottiene la conferma dell'aggiudicazione per i servizi di ripristino stradale a Roma
Pubblicato il: 9/1/2025
Gli avvocati Paolo Clarizia ed Enzo Perrettini hanno assistito Sicurezza e Ambiente S.p.A.; l'avvocato Andrea Stefanelli ha rappresentato Zini Elio S.r.l.; l'avvocato Luigi D'Ottavi ha rappresentato Roma Capitale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 7120 del 2025 (ricorso n. 712/2025), si è pronunciato sull’appello proposto da Sicurezza e Ambiente S.p.A. contro Roma Capitale e nei confronti di Zini Elio S.r.l., nell’ambito della procedura di gara CIG 9267606E65 relativa alla concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo incidenti sulle strade di Roma Capitale.
L’appello chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 21105/2024, che aveva respinto il ricorso di Sicurezza e Ambiente contro l’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione in favore di Zini Elio.
La controversia aveva origine nell’interpretazione delle modalità di applicazione del ribasso percentuale sulle tariffe indicate per diversi scaglioni di superficie degli interventi di ripristino stradale. La lex specialis prevedeva che per aree inferiori a 50 mq si applicasse una percentuale fissa pari al 70% delle tariffe base, ma era controverso se tale percentuale dovesse essere riferita alle tariffe già scontate dal ribasso offerto in gara o solo a quelle di base. Zini Elio, seconda classificata, aveva sostenuto dinanzi al TAR che il ribasso unico offerto in gara dovesse applicarsi anche alle aree inferiori ai 50 mq; il TAR aveva inizialmente accolto una diversa interpretazione, ma in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4089/2024, aveva ritenuto conforme la tesi di Zini Elio, annullando l’aggiudicazione a Sicurezza e Ambiente.
Gli atti di gara venivano quindi annullati e la procedura riportata alla fase successiva alla graduatoria. A seguito del giudicato del Consiglio di Stato, Roma Capitale con determinazione dirigenziale n. 878/2024 escludeva Sicurezza e Ambiente dalla gara, aggiudicando poi la concessione a Zini Elio (determinazione n. 1003/2024). Sicurezza e Ambiente proponeva nuovo ricorso al TAR, lamentando la presunta legittimità della propria offerta e l’erroneità dell’interpretazione della lex specialis nonché l’omessa verifica della congruità in contraddittorio dopo il rinvio del Consiglio di Stato.
Il TAR respingeva il ricorso rilevando che la sentenza d’appello aveva posto un vincolo conformativo chiaro sull’applicazione del ribasso, escludendo che vi fosse spazio per la modifica dell’offerta o per una nuova verifica in contraddittorio senza alterare elementi essenziali dell’offerta economica. Nell’appello al Consiglio di Stato Sicurezza e Ambiente ha dedotto principalmente che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una nuova verifica della sostenibilità economica dell’offerta, applicando la regola del contraddittorio, e che la lex specialis presentava ambiguità tali da legittimare la riformulazione dell’offerta. Ha altresì contestato la dichiarazione di irricevibilità di alcuni motivi dichiarati dal TAR e lamentato che la stazione appaltante avesse errato nel definire i criteri di aggiudicazione.
Gli elementi giuridici decisivi su cui il Consiglio di Stato ha fondato la pronuncia riguardano il vincolo conformativo dettato dalla precedente sentenza n. 4089/2024, secondo cui il ribasso unico doveva applicarsi anche alle aree inferiori a 50 mq; la constatazione che Sicurezza e Ambiente aveva presentato un’offerta non conforme alla lex specialis (come interpretata dal giudice) né aveva titolo a modificarla in sede procedimentale; la doverosità di escludere l’operatore economico la cui offerta non si conformi integralmente ai requisiti di gara, a tutela della par condicio. Il ricorso incidentale e i motivi volti a chiedere la riedizione della gara sono stati a loro volta dichiarati inammissibili perché non proposti nei termini e nelle sedi dovute.
Il Consiglio di Stato ha dunque definitivamente respinto l’appello di Sicurezza e Ambiente, confermando l’aggiudicazione a Zini Elio e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore sia di Roma Capitale sia di Zini Elio S.r.l.. La sentenza consolida la prevalenza del principio di immodificabilità dell’offerta e di tutela della par condicio, confermando la legittimità della scelta amministrativa e l’esito della gara.

