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Ministero delle Infrastrutture confermata la decisione sul rifiuto alle varianti di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova


Pubblicato il: 9/2/2025

Gli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante e Maria Sara Derobertis hanno assistito Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Con ricorso n. 5926/2024, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. aveva impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (n. 531/2024), che ne aveva rigettato le richieste contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il caso trae origine dall’esclusione parziale, da parte del Ministero, delle somme richieste a titolo di ammissione a investimento relative ad alcune varianti tecniche nella realizzazione della tratta autostradale A31 (Valdastico, lotto 13), sulla base di una perizia di variante tecnica n. 2 presentata nel 2015.

La società concessionaria, affidataria della tratta Brescia–Verona–Vicenza–Padova, aveva richiesto l’autorizzazione a maggiori spese per una serie di lavorazioni impreviste e dettagliate nella variante, spiegandone le ragioni sia tecniche sia derivanti da prescrizioni di enti terzi (come il Consorzio di Bonifica Polesine Adige–Canalbianco). Le lavorazioni includevano assestamenti di materia, opere d’arte maggiori e minori, lavori diversi e il ripristino della viabilità locale. Nonostante l’emissione dei certificati di collaudo nel 2017, il Ministero nel 2020 aveva negato l’ammissione a investimento della somma richiesta per la voce “lavori diversi” e “ripristino viabilità locali”.

Dopo l’esito negativo in sede amministrativa, la concessionaria aveva presentato ricorso al TAR, deducendo varie censure fra cui carenza di motivazione, contraddittorietà dell’operato ministeriale, mancata ammissione della consulenza tecnica e violazione dei termini convenzionali per la conclusione del procedimento. Tutte le censure furono respinte in primo grado, dando ragione al Ministero.

Il Consiglio di Stato, esaminando i molteplici motivi d’appello, ha confermato integralmente le argomentazioni del TAR. Sotto il profilo giuridico, è stato evidenziato che le varianti in corso d’opera possono essere autorizzate soltanto al ricorrere delle tassative ipotesi indicate nell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, escludendo applicazioni analogiche. Ragioni tecniche addebitabili a prescrizioni sopravvenute di enti terzi, se non tempestivamente comunicate nella conferenza dei servizi o non supportate da idonea documentazione, non giustificano un incremento di spesa. L’onere della prova sulla natura imprevista e imprevedibile delle lavorazioni incombeva sulla concessionaria, non soddisfatto secondo il Collegio. Anche le altre contestazioni in tema di motivazione, procedimento, consulenza tecnica e risarcimento sono state respinte quale infondate.

La sentenza n. 7133/2025 del Consiglio di Stato respinge l’appello della società concessionaria e conferma il rigetto delle richieste di variante e dei conseguenti incrementi di spesa. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. è stata condannata alle spese processuali del grado, quantificate in 4.000 euro oltre accessori. La decisione ribadisce l’inderogabilità dei requisiti di legge per le varianti in corso d’opera, imponendo ai concessionari un elevato standard probatorio a tutela della finanza pubblica e del principio di eccezionalità delle modifiche agli appalti.