Infratech mantiene l’appalto ferroviario: respinto l’appello di CME
Pubblicato il: 9/3/2025
Gli avvocati Angelo Clarizia, Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano hanno rappresentato CME - Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa. Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Migliarotti hanno assistito Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l., mentre l’avvocato Claudio Guccione ha rappresentato Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7134/2025 depositata il 29 agosto 2025 (RG n. 1559/2025), si è pronunciato sull’appello proposto da CME - Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa, potenziale aggiudicataria del lotto n. 6 nella procedura CIG A017C2CB1E per la manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI).
CME aveva impugnato la sentenza n. 90/2025 del TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso presentato contro l’esclusione del Consorzio dalla gara e l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l.
La controversia traeva origine dall’esclusione disposta da RFI nei confronti di CME, motivata dal mancato possesso, al momento della presentazione dell’offerta, di una qualificazione obbligatoria nella categoria tecnica LOC001 richiesta dal disciplinare di gara. CME, pur avendo integrato successivamente il DGUE dichiarando la volontà di subappaltare le relative lavorazioni, era stata esclusa poiché la dichiarazione di subappalto necessario non era stata presentata in fase di offerta, come imposto dalla lex specialis.
Nel frattempo, la procedura era stata aggiudicata a Infratech, risultata seconda in graduatoria. Il TAR Lazio aveva respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti di CME.
Nel successivo grado di giudizio, CME sosteneva che la mancanza della dichiarazione potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio e che, comunque, avrebbe potuto dimostrare il possesso dei requisiti tramite una consorziata iscritta al sistema di qualificazione RFI o tramite il cumulo alla rinfusa previsto per i consorzi, invocando anche un’illegittima applicazione del disciplinare di gara e l’erroneità della ricostruzione fattuale operata dal primo giudice.
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti, fondate sull’omessa tempestiva impugnazione della clausola del disciplinare che imponeva l’indicazione obbligatoria, in sede di offerta, delle lavorazioni da subappaltare. La mancata dichiarazione tempestiva avrebbe, secondo la difesa di RFI e Infratech, precluso qualsiasi sanatoria ex post sia tramite soccorso istruttorio sia tramite la produzione di ulteriori documenti.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto l’eccezione fondata, ribadendo che l’esclusione di CME è dipesa dalla violazione di una regola procedurale chiara e vincolante della lex specialis, e che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze sostanziali attinenti ai requisiti di partecipazione. Né è stato riconosciuto valido il richiamo al cumulo alla rinfusa, in quanto CME non aveva dimostrato i presupposti per essere qualificato come consorzio stabile e, comunque, la consorziata invocata non era stata menzionata negli atti di gara, né aveva presentato le necessarie dichiarazioni.
La decisione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo integralmente l’appello di CME e l’istanza risarcitoria. Sul piano economico, la pronuncia comporta la condanna di CME al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 ciascuno a favore di RFI e Infratech. Sul piano giuridico, viene consolidata l’interpretazione rigorosa dei limiti del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche e il rispetto tassativo delle prescrizioni del disciplinare di gara, anche in relazione ai subappalti e ai requisiti soggettivi di partecipazione.

