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Regione Molise ottiene il via libera al piano di rientro dai debiti


Pubblicato il: 9/4/2025

Gli avvocati Giuliano Di Pardo e Salvatore Di Pardo hanno rappresentato Confindustria Molise.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con sentenza n. 7139/2025 nel giudizio iscritto al n. 708/2025 proposta dalla Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze contro l’Associazione Industriali del Molise (Confindustria Molise). Oggetto del contenzioso è la legittimità della delibera regionale che avviava la procedura di rilevazione dei debiti della Regione Molise nei confronti dei creditori, secondo la disciplina posta dall’art. 1, commi 455-463, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità 2024).

La vicenda trae origine dal piano nazionale che consente alle Regioni con disavanzo pro capite superiore a 1.500 euro (dato rilevato a fine 2021) di accedere, con particolari vincoli procedurali e riduzioni percentuali del credito in relazione alla sua anzianità, a una procedura di transazione e rientro dai debiti con soggetti terzi. Tale operazione vede anche l’intervento economico dello Stato (20 milioni di euro l’anno per dieci anni, suddivisi in base ai livelli di disavanzo regionale) e impone alle regioni beneficiarie una serie di misure di rigore organizzativo e finanziario.

Confindustria Molise ha impugnato davanti al TAR Molise la delibera regionale che dava avvio alla procedura di rilevazione e transazione dei debiti, lamentando in particolare l’assenza dell’accordo tra Stato e Regione per il trasferimento delle risorse e la mancata dimostrazione del requisito del disavanzo pro capite, nonché l’inadeguatezza della comunicazione verso i potenziali creditori. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo necessaria la previa stipula dell’accordo Stato-Regione e la trasparenza sul reale livello del disavanzo.

La Regione Molise ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando l’interpretazione del TAR circa il rapporto di precondizione tra l’accordo Stato-Regioni e l’adozione del piano regionale di rientro. L’appellante ha inoltre sostenuto la regolarità delle comunicazioni e la correttezza delle procedure adottate, evidenziando che l’unico presupposto richiesto dalla legge per partire con il piano è l’esistenza del disavanzo.

Dopo un’articolata discussione processuale, il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa statale non subordina l’avvio del piano regionale di rientro alla stipula dell’accordo con lo Stato per la quota di contributi, ma dispone solo che sia presente il requisito del disavanzo pro capite superiore a 1.500 euro. Il Collegio ha ritenuto inoltre non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale proposte da Confindustria Molise e le doglianze sulle modalità di pubblicizzazione del piano. Ha anche affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla definizione a monte della procedura e confermato la legittimazione di Confindustria Molise ad agire in giudizio.

La decisione finale del Consiglio di Stato accoglie l’appello della Regione Molise, riformando la sentenza del TAR e rigettando il ricorso di primo grado di Confindustria Molise. Viene, pertanto, confermata la legittimità dell’avvio del piano regionale di rilevazione e rientro dai debiti commerciali senza la necessità della previa sottoscrizione dell’accordo con lo Stato. Non sono previste conseguenze economiche dirette a carico delle parti in quanto le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni affrontate.