Comune di Acerra prevale su Eco Ambiente sull’autorizzazione dell’impianto rifiuti
Pubblicato il: 9/5/2025
L’avvocato Maurizio Balletta ha rappresentato il Comune di Acerra. L’avvocato Antonio Parisi ha assistito Eco Ambiente s.r.l. L’avvocato Giuseppe Cristiano ha rappresentato la Città Metropolitana di Napoli.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7158/2025 (ric. n. 4752/2022), si è pronunciato sulla controversia tra Eco Ambiente s.r.l. e il Comune di Acerra, avente ad oggetto la legittimità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e pericolosi nel territorio comunale, in zona ASI, Località Pantano.
La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata nel 2008 da Eco Ambiente s.r.l., di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto. Successivamente, la società trasmetteva anche istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Nel 2011, la Commissione regionale escludeva l’intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prescrivendo tuttavia verifiche ulteriori. Il procedimento autorizzativo proseguiva nel tempo; la Conferenza di Servizi si chiudeva nel 2016 e il provvedimento definitivo della Regione Campania datato gennaio 2018 autorizzava Eco Ambiente s.r.l. alla realizzazione dell’impianto. Il Comune di Acerra impugnava il provvedimento, eccependo, tra l’altro, la mancanza di una valutazione aggiornata dell’impatto ambientale, data la presenza di altri impianti nell’area e il mutato contesto ambientale rispetto al 2011.
Nel 2022, il TAR Campania, accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Acerra, annullava l’autorizzazione regionale. Il Tribunale rilevava che la procedura non aveva tenuto conto del mutato quadro infrastrutturale e ambientale, e che la Conferenza di Servizi avrebbe dovuto disporre una nuova verifica di assoggettabilità a VIA, specialmente alla luce della coesistenza di più impianti di gestione rifiuti e del termovalorizzatore nell’area. Eco Ambiente s.r.l. proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, sostenuta nella propria posizione anche dalla Città Metropolitana di Napoli.
Gli elementi decisivi nella controversia hanno riguardato innanzitutto la sussistenza dell’interesse e della legittimazione in capo al Comune ricorrente: il Collegio ha dato rilievo alla posizione del Comune di Acerra, quale ente esponenziale della collettività locale, a tutelare il proprio territorio dalla realizzazione di infrastrutture potenzialmente critiche per l’ambiente. Dal punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui anche la verifica di assoggettabilità a VIA, come la VIA stessa, ha durata temporale limitata, generalmente quinquennale, e va aggiornata in presenza di mutamenti del contesto o dell’opera. Ritenuto dunque che la Regione avrebbe dovuto procedere a una nuova valutazione tenendo conto delle sopravvenienze ambientali nel sito di Acerra, il Collegio ha rigettato la tesi dell’appellante che invocava un’efficacia illimitata della verifica del 2011.
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Eco Ambiente s.r.l. e confermato la pronuncia del TAR Campania, annullando così l’autorizzazione unica regionale per l’impianto contestato. Sul piano economico, ha condannato Eco Ambiente s.r.l. e la Città Metropolitana di Napoli, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Acerra e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge. La sentenza ribadisce la necessità di una valutazione dell’impatto ambientale sempre aggiornata rispetto alle condizioni del territorio, rafforzando il ruolo degli enti locali nella tutela dell’ambiente.

