Provincia di Varese confermata sull'esclusione Bioh Group nella gara purificatori d’aria
Pubblicato il: 9/6/2025
L’avvocato Daniele Albertini ha rappresentato la Provincia di Varese. L’avvocato Elisa Vannucci Zauli ha assistito Bioh Group Filtrazione a r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato il 1 settembre 2025 (n. 7161/2025, ric. n. 2166/2025), su una complessa vicenda amministrativa che vede contrapposte Bioh Group Filtrazione a r.l. e la Provincia di Varese, con Innoliving S.p.A. quale controinteressata. La controversia nasce dalla procedura aperta (CIG: 9929629D0F, bandita il 30 giugno 2023) per la fornitura di 1957 purificatori d’aria destinati agli istituti scolastici della Provincia di Varese per un valore a base d’asta di oltre 833mila euro.
Il caso prende avvio dopo l’aggiudicazione in favore di Bioh Group, poi oggetto di verifica tecnica da parte della stazione appaltante che riscontrava, su alcuni modelli di dispositivi, parametri difformi dal capitolato relativi a potenza elettrica assorbita e rumorosità massima, oltre a incertezze sulla conformità alle normative sulle emissioni di ozono. Ne seguiva la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione di Bioh Group dalla procedura con successiva aggiudicazione a Innoliving S.p.A. I numerosi rilievi hanno generato ricorsi ed appelli, culminati in questa decisione del Consiglio di Stato.
A seguito dell’esclusione disposta dal dirigente provinciale su relazione della commissione di gara, Bioh Group aveva contestato, in primo e secondo grado, l’operato dell’amministrazione. In particolare, la società lamentava che i requisiti di potenza e rumorosità avrebbero potuto essere rispettati attraverso opportune configurazioni software, e che la conformità alle norme tecniche risultava già dimostrata da documentazione presentata in sede di offerta e chiarimenti. Sottolineava inoltre presunti vizi procedurali sia nel mancato soccorso istruttorio sia nella gestione delle spese di lite e nell’assegnazione della commessa alla seconda classificata, nonché una lesione potenziale di chances risarcibili.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito le tappe salienti: l’impugnazione dell’aggiudicazione iniziale da parte di Innoliving, la revoca dell’aggiudicazione a Bioh Group dopo verifica tecnica, la riconvocazione della commissione dopo la sospensione del provvedimento in via cautelare, le persistenti anomalie tecniche riscontrate e la definitiva esclusione di Bioh Group con successiva aggiudicazione a Innoliving. I giudizi di primo grado si sono conclusi con la reiezione del ricorso di Bioh Group e la compensazione delle spese, decisione oggetto dell’attuale impugnazione.
La pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello avanzati da Bioh Group Filtrazione a r.l. e condiviso la lettura letterale e rigorosa della lex specialis adottata dalla Provincia di Varese. Centrale è risultato il principio secondo cui, nelle gare d’appalto, le caratteristiche tecniche essenziali richieste a pena di esclusione (come potenza assorbita e livello di rumorosità) sono condizioni insuperabili: né la funzionalità suggerita da software di limitazione, né la possibilità di regolazione in sede di installazione potevano surrogare il difetto sostanziale di conformità accertato dalla commissione di gara. In assenza assoluta delle prestazioni richieste dal capitolato e della dimostrazione della loro effettiva equivalenza tecnica e funzionale, la stazione appaltante ha operato correttamente escludendo l’offerente.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Bioh Group, confermando l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, il rigetto delle domande di annullamento e di subentro, nonché la non spettanza del risarcimento richiesto per perdita di chance. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente per un importo di 4.000 euro oltre accessori. La decisione rafforza il ruolo della puntuale verifica tecnica nelle procedure di affidamento e la centralità delle condizioni poste a tutela delle esigenze della stazione appaltante, chiudendo definitivamente la vertenza in favore della Provincia di Varese.

