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GSE vede confermato il rigetto delle richieste di Hera sui certificati bianchi


Pubblicato il: 9/8/2025

Gli avvocati Francesco Piron, Arcangelo Pecchia e Massimino Crisci hanno assistito Hera s.p.a.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7164/2025 (ricorso n. 9186/2023), si è pronunciato sul contenzioso tra Hera s.p.a. e il Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a., con Ricerca sul sistema energetico-RSE s.p.a. non costituita. Hera aveva impugnato una serie di provvedimenti di rigetto concernenti richieste di verifiche e certificazione (RVC) per un progetto di efficienza energetica, focalizzato sull’estensione della rete di teleriscaldamento e l’allacciamento di nuove utenze nei comuni di Ferrara, Bologna, Forlì e Castelmaggiore. L’appello mirava alla riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione III, n. 5676/2023.

La vicenda trae origine dalla presentazione, il 21 marzo 2013, da parte di Hera della RVC 13R146 relativa al progetto di efficienza energetica, in cui era indicata come data di prima attivazione per Forlì il 31 dicembre 2005, con il 2012 come primo anno di rendicontazione. Inizialmente la richiesta era stata accolta, ma per gli anni successivi (2013 e oltre) la società aveva presentato ulteriori RVC, ricevendo dal GSE rigetti fondati soprattutto sul superamento del periodo massimo ammissibile per i certificati bianchi e, secondariamente, su aspetti tecnici relativi agli impianti e ai requisiti di legge. Sono seguiti numerosi tentativi di riesame e ulteriori provvedimenti di diniego.

Hera aveva impugnato tutti questi provvedimenti davanti al TAR Lazio, sostenendo la possibilità di correggere errori formali e lamentando anche il difetto di comunicazione completa delle ragioni ostative. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la data di prima attivazione comunicata nella RVC fosse imputabile a Hera per volontaria scelta compilativa e che non potesse applicarsi il soccorso istruttorio per la rettifica. Contestualmente aveva escluso l’applicabilità dello strumento del silenzio assenso e della nuova disciplina sull’autotutela amministrativa, compensando le spese.

In appello la società ha riproposto tutte le censure, contestando in particolare la rigidità nell’attribuire rilevanza all’errore sulla data di prima attivazione, la mancata possibilità di regolarizzazione, l’esclusione del soccorso istruttorio e la non applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020. Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni e il riconoscimento delle condizioni per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

Il Consiglio di Stato ha dato rilievo decisivo al principio di autoresponsabilità dell’operatore nel sistema degli incentivi energetici, escludendo che si trattasse di mero errore materiale emendabile: la data di prima attivazione era frutto di una precisa scelta interpretativa di Hera, a cui conseguiva, per l’unitarietà della domanda, l’impossibilità di scindere i diversi interventi. È stata altresì negata la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio e confermata l’inapplicabilità dello ius superveniens alle situazioni già definite prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. In più occasioni il Collegio ha richiamato i più recenti orientamenti di giurisprudenza amministrativa che suffragano tali statuizioni.

La sentenza ha quindi respinto integralmente l’appello di Hera, confermando il rigetto delle richieste di rilascio dei certificati bianchi e di risarcimento del danno. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado in favore del GSE, quantificate in 4.000 euro oltre oneri e accessori di legge.