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Il Consiglio di Stato conferma la posizione di GSE sugli incentivi per impianti idroelettrici


Pubblicato il: 9/4/2025

Gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.; gli avvocati Angelo Crisafulli, Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini hanno assistito Enel Produzione s.p.a.

Con la sentenza n. 7165/2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 3988/2024 promosso da Enel Produzione s.p.a. contro il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., in merito alla qualificazione di un impianto idroelettrico sito nel Comune di Arce, località Sant’Eleuterio. La controversia riguarda il regime di incentivazioni previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012 e la corretta classificazione tecnica e giuridica dell’impianto ai fini dell’accesso ai benefici economici.

La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata nel 2016 da Enel Produzione per accedere ai meccanismi incentivanti previsti per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico. Il GSE aveva accolto solo parzialmente l’istanza, classificando l’impianto come "a bacino" e non come "ad acqua fluente", in quanto lo stesso utilizza l’acqua rilasciata come deflusso minimo vitale dalla diga di Sant’Eleuterio, collegata a monte a un impianto a bacino di Ceprano. Enel Produzione aveva contestato questa posizione, sostenendo che l’impianto, sfruttando un rilascio costante e non interrompibile, dovesse rientrare nella categoria degli impianti ad acqua fluente e quindi beneficiare di una tariffa incentivante più vantaggiosa.

In primo grado, il Tar Lazio aveva respinto il ricorso di Enel Produzione, ritenendo corretta la qualificazione dell’impianto adottata dal GSE secondo i criteri Unipede, anziché quelli Euroelectric più recenti, e affermando che la costanza e programmabilità del flusso d’acqua escludevano la natura "ad acqua fluente". Inoltre, il Tar aveva respinto la richiesta di verificazione tecnica e giudicato adeguatamente motivato il provvedimento impugnato.

Nel giudizio d’appello davanti al Consiglio di Stato, l’appellante ha insistito sulla rilevanza delle più moderne definizioni per qualificare l’impianto e sulla presunta violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990. Il Consiglio di Stato ha rigettato entrambe le doglianze, ribadendo la centralità del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dell’allegato 2, che recepisce le definizioni Unipede. In particolare, la sentenza ha precisato che la possibilità di programmare la produzione energetica, garantita da un bacino a monte che assicura flusso costante, determina l’inquadramento dell’impianto come "a bacino" e non "ad acqua fluente". Per quest’ultima categoria, infatti, è essenziale l’impossibilità di programmare la produzione per la variabilità naturale della portata.

Elemento centrale della decisione è stata la distinzione normativa e tecnica tra impianto "programmabile" e "non programmabile": solo gli impianti realmente privi di possibilità di gestione del flusso e quindi dipendenti dall’andamento naturale del corso d’acqua possono essere classificati come "ad acqua fluente". Invece, gli impianti collegati a un invaso artificiale e serviti da un flusso regolare ricadono nella qualificazione "a bacino" e accedono, di conseguenza, agli incentivi in misura diversa e meno favorevole.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Enel Produzione s.p.a., confermando la sentenza di primo grado e imponendo alla società il pagamento di 4.000 euro a titolo di spese legali a favore dei difensori del GSE. La sentenza ribadisce la rilevanza delle definizioni tecniche richiamate dal decreto ministeriale del 2012 e la legittimità del criterio di programmazione produttiva nella distinzione dei regimi incentivanti per gli impianti idroelettrici.