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Il Consiglio di Stato conferma la posizione del GSE sulle estensioni della rete di teleriscaldamento


Pubblicato il: 9/5/2025

Gli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.; gli avvocati Mario Bucello, Bruno Tonoletti e Simona Emanuela Anna Viola hanno assistito Società Elettrica in Morbegno s.c.p.a.

Con la sentenza n. 7166/2025 pubblicata in data 1 settembre 2025 (ricorso n. 4344/2024), la Sezione Seconda del Consiglio di Stato si è pronunciata sul contenzioso tra Società Elettrica in Morbegno s.c.p.a. e il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., in merito alla rideterminazione dei certificati verdi spettanti alla società appellante per un impianto di cogenerazione abbinato a una rete di teleriscaldamento. In giudizio non si è costituito il Gestore dei Mercati Energetici – GME s.p.a.

La controversia trae origine dalla rideterminazione, operata dal GSE, dei certificati verdi riconosciuti alla società titolare dell’impianto, che aveva realizzato estensioni della rete di teleriscaldamento dopo il 31 dicembre 2009. La società aveva ottenuto, nel 2008, la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e l’ammissione all’incentivazione tramite certificati verdi fino al 2015. A seguito di controlli effettuati nel 2015, il GSE aveva riscontrato la realizzazione di estensioni della rete in data successiva al termine previsto dalla normativa, e aveva quindi disposto la restituzione di 7.704 certificati verdi ritenuti indebitamente riconosciuti.

L’iter giudiziario aveva visto la società ricorrere al TAR Lazio, contestando la decisione del GSE e, successivamente, chiedendo il riesame secondo le nuove disposizioni normative sopravvenute nel 2020. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le ragioni della società, respingendo la domanda di annullamento del provvedimento che disponeva la rideterminazione dei certificati verdi, ma accogliendo il secondo atto di motivi aggiunti relativo al diniego di riesame. Entrambe le parti avevano dunque interesse a proseguire il contenzioso avanti il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi esclusivamente in merito alla legittimità della rideterminazione dei certificati verdi, ha valutato le definizioni normative e regolamentari relative a “impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento” e “tubazione primaria della rete di teleriscaldamento”, puntualizzando che solo gli allacciamenti destinati a una singola utenza realizzati dopo il 31 dicembre 2009 possono essere considerati meri collegamenti ammissibili all’incentivo, mentre le estensioni della rete – anche se indirizzate a più utenze – rientrano nel divieto previsto dal regime di incentivazione.

La decisione si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni di settore, enfatizzando la ratio della limitazione temporale agli incentivi e la differenziazione tra derivazioni semplici e potenziamenti della rete. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello, sottolineando che la diversa lettura proposta dalla società appellante non trova riscontro né nelle definizioni tecniche né nel disposto normativo.

In definitiva, il collegio ha respinto l’appello della Società Elettrica in Morbegno s.c.p.a., confermando il provvedimento di rideterminazione dei certificati verdi emesso dal GSE. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, essendo stata riconosciuta la novità della questione.