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Il Consiglio di Stato conferma il diniego del GSE a Enel X Italia Advisory Services sui TEE


Pubblicato il: 9/6/2025

Gli avvocati Giorgia Romitelli, Angelo Crisafulli e Anna Mazzoncini hanno rappresentato Enel X Italia Advisory Services s.r.l.; gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7167/2025 (RG 4404/2024), ha respinto l’appello proposto da Enel X Italia Advisory Services s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., confermando la legittimità del diniego opposto dal GSE alla richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC) presentata per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) relativi a un intervento di ottimizzazione energetica.

La vicenda trae origine dalla richiesta, avanzata in origine dalla società Yousave s.p.a. (poi incorporata da Enel X Italia Advisory Services), di riconoscimento dei risparmi energetici derivanti dalla realizzazione, nel 2005, di un impianto di frazionamento dell’aria “on site” modello DRG 1200 presso lo stabilimento Italcementi di Rezzato (BS). L’intervento era mirato a produrre ossigeno gassoso in loco, riducendo passaggi di trasporto e rigassificazione rispetto alla tradizionale produzione presso stabilimenti esterni. Nel 2013 Yousave presentava la proposta di progetto e programma di misura (PPPM) e successivamente, la domanda di rilascio dei TEE.

Dopo un primo via libera alla PPPM, il GSE – all’esito di ulteriore istruttoria – respingeva la RVC, ritenendo che il risparmio di energia primaria fosse stato calcolato confrontando l’impianto “on site” a impianti basati su tecnologia ASU (che producono output diversi) e non ad un impianto “on site” standard. Di seguito veniva impugnato il diniego innanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 5811/2024.

Davanti al Consiglio di Stato, la società ha sostenuto tra l’altro l’erroneità del rigetto, il difetto di istruttoria, la violazione del principio del legittimo affidamento e la non corretta considerazione della normativa sopravvenuta intervenuta nel 2020.

L’elemento giuridico decisivo, secondo il Consiglio di Stato, è stato il riconoscimento dell’autonomia tra la valutazione progettuale (PPPM) e quella sulle singole richieste di verifica (RVC): l’approvazione della proposta di progetto consente solo l’accesso alla successiva procedura di rendicontazione, che prevede un’ulteriore e autonoma verifica del requisito d’addizionalità. Quest’ultimo, in base all’orientamento del Collegio, comporta la necessità di dimostrare che l’impianto realizzato sia concretamente più efficiente rispetto a quello “standard” di mercato, non limitandosi alla mera innovazione tecnologica, ma approfondendo anche il profilo dell’effetto economico.

Il rigetto della RVC si fonda dunque, secondo il Consiglio, su una corretta valutazione dell’assenza di addizionalità, in quanto non è stato dimostrato che la soluzione “on site” realizzata fosse più efficiente di un impianto standard analogo; l’intervento avrebbe potuto risultare conveniente anche senza incentivi, depotenziando così la ratio dell’incentivazione pubblica. Non è stata ritenuta applicabile retroattivamente la normativa sopravvenuta del 2020.

La decisione della Sezione II, quindi, ha respinto l’appello di Enel X Italia Advisory Services s.r.l. e confermato il diniego dei titoli di efficienza energetica, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. Le conseguenze giuridiche ed economiche prevedono il definitivo rigetto della richiesta di TEE sulla base del progetto in questione.