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Regione Basilicata ottiene la dichiarazione di inammissibilità nel giudizio di ottemperanza


Pubblicato il: 9/8/2025

L’avvocato Patrizia Kivel Mazuy ha assistito Fisioelle s.r.l. L’avvocato Maddalena Bruno ha rappresentato la Regione Basilicata.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7169/2025, pubblicata il 1° settembre 2025 (RG n. 1434/2025), si è pronunciato sul ricorso proposto da Fisioelle s.r.l. nei confronti della Regione Basilicata, per l’ottemperanza della sentenza n. 8472/2024 della stessa Sezione III. La società ricorrente, rappresentata dall’avvocato Patrizia Kivel Mazuy, ha agito contro la Regione Basilicata, rappresentata dall’avvocato Maddalena Bruno. La questione ha riguardato l’adozione di un provvedimento espresso circa i fabbisogni regionali e i limiti di prestazioni e di spesa per il periodo 2019-2023 nel settore della specialistica ambulatoriale.

Fisioelle s.r.l. ha agito lamentando che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2024 che imponeva alla Regione l’adozione di specifici provvedimenti, l’Amministrazione aveva adottato due delibere (nn. 389 e 602 del 2024) che a giudizio della società non eseguivano correttamente il precetto giurisdizionale. Le deliberazioni, adottate anche in esecuzione di precedenti sentenze del TAR Basilicata, avrebbero confuso il fabbisogno relativo a prestazioni privatistiche con quello delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale e avrebbero mantenuto invariati i limiti di spesa già precedentemente determinati.

Il contenzioso prende avvio dall’istanza presentata da Fisioelle s.r.l. nel 2023 per la conclusione del procedimento di determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni ambulatoriali. Il TAR Basilicata, inizialmente, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio della Regione. In appello, il Consiglio di Stato aveva invece accertato l'illegittimità del silenzio regionale e ordinato l’adozione di uno specifico provvedimento entro 120 giorni, nominando un commissario ad acta in caso di inerzia. In esecuzione di tale obbligo, la Regione ha adottato, prima ancora della pubblicazione della sentenza di appello, le delibere impugnate.

Il ricorso in ottemperanza è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato. I giudici hanno evidenziato che la Regione aveva effettivamente provveduto, con le deliberazioni contestate, a chiudere la fase procedimentale oggetto della precedente condanna per silenzio, soddisfacendo l’obbligo di adottare atti espressi richiesto dalla sentenza n. 8472/2024. Ogni questione di legittimità delle delibere doveva essere proposta nel separato giudizio di impugnazione dinanzi al TAR, non potendo essere oggetto di un giudizio di ottemperanza. Ulteriormente, l’Amministrazione aveva precisato che per il periodo 2019–2022 i limiti di spesa erano stati già fissati da precedenti DGR, la cui legittimità era stata confermata all’esito di distinti giudizi.

Elemento centrale della decisione è stata la chiara delimitazione del giudizio di ottemperanza: quando la pubblica amministrazione ha ottemperato, benché adottando provvedimenti contestati, ogni censura deve essere fatta valere con autonoma impugnazione, non essendo permesso chiedere la nullità delle delibere in sede di ottemperanza. Inoltre, si è posto l'accento sul fatto che la sentenza sul silenzio imponeva solo un obbligo di provvedere e non un contenuto vincolato; pertanto, il controllo del giudice in sede di esecuzione non può estendersi al merito delle determinazioni amministrative sopravvenute.

Il Consiglio di Stato ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso di Fisioelle s.r.l., con compensazione delle spese, riconoscendo che la Regione Basilicata aveva adempiuto all’obbligo di adottare un provvedimento espresso e che ogni questione relativa alla legittimità dei contenuti degli atti amministrativi dovrà essere affrontata nel diverso contenzioso già pendente presso il TAR. Nessuna conseguenza economica diretta deriva dalla pronuncia, restando impregiudicata la questione dell’annullamento delle delibere nelle competenti sedi ordinarie.