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Sigma90 s.r.l. mantiene la gestione della discarica di Ortona


Pubblicato il: 9/8/2025

Gli avvocati Francesco Paolo Febbo e Rita Aruffo hanno assistito il Comune di Ortona. L'avvocato Giampaolo Di Marco ha rappresentato Sigma90 s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7174/2025 sul ricorso n. 5456/2024, ha deciso sulla complessa controversia tra il Comune di Ortona e Sigma90 s.r.l., avente ad oggetto la gestione di una discarica per rifiuti contenenti amianto. Il contenzioso prende le mosse da una serie di provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Ortona, nonché da numerosi ricorsi incardinati avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo.

La questione origina dalla richiesta di Sigma90 s.r.l., titolare di un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la suddetta discarica, di rinnovare l’autorizzazione con una variante volumetrica inferiore al 15%. A valle di pareri favorevoli di ASL e ARTA, la Regione Abruzzo adottava il rinnovo dell’AIA. Tuttavia, il Comune di Ortona sollevava perplessità in ordine alla regolarità urbanistica di alcuni manufatti realizzati all’interno della discarica, dando luogo a ulteriori provvedimenti di archiviazione e annullamento delle pratiche SUAP e di segnalazione certificata di agibilità. Ne conseguiva un ricco contenzioso al TAR, da cui sono scaturite diverse sentenze e una molteplicità di atti impugnati.

Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 3/2024, aveva accolto in parte le domande di Sigma90 s.r.l., annullando il provvedimento di demolizione adottato dal Comune di Ortona e respingendo i ricorsi del Comune avverso gli atti della Regione che avevano disposto il riavvio dell’impianto e il rinnovo dell’AIA. Nelle motivazioni, il TAR ha evidenziato che la proroga delle autorizzazioni per effetto della legislazione emergenziale e delle successive istanze di rinnovo aveva consentito la prosecuzione dell’attività della discarica sulla base dell’autorizzazione preesistente, senza soluzione di continuità.

Nel giudizio d’appello il Comune di Ortona ha contestato, tra gli altri motivi, la mancanza di conformità edilizio-urbanistica delle strutture, il carattere non sanatorio dell’AIA rispetto ai titoli edilizi mancanti, l’insufficienza delle prescrizioni imposte dalla Regione e la presunta natura sostanziale della variante volumetrica. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure dell’appellante, accogliendo integralmente la ricostruzione e le conclusioni del TAR.

Decisivi ai fini della decisione sono stati l’applicazione della legislazione emergenziale in materia di proroga delle autorizzazioni amministrative e l’interpretazione delle disposizioni regionali circa la distinzione fra varianti sostanziali e non sostanziali. Il giudice amministrativo ha accertato che la variante approvata dalla Regione rientrava nei limiti consentiti dalla legge e ha confermato la legittimità delle prescrizioni poste nella nuova AIA, anche laddove queste richiamavano per relationem i pareri tecnici di ARTA, ASL e Provincia.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello del Comune di Ortona, confermando la continuità dell’attività della discarica da parte di Sigma90 s.r.l. e riconoscendo la validità degli atti amministrativi regionali impugnati. Il Comune di Ortona è stato altresì condannato alle spese di lite a favore delle parti costituite, liquidate complessivamente in euro 5.000 più accessori.