Vittoria della Manifattura Marzotto sulla responsabilità ambientale ex Rimar
Pubblicato il: 9/9/2025
Gli avvocati Vincenzo Pellegrini e Luisa Torchia hanno assistito Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. Gli avvocati Paolo Balzani hanno rappresentato la Provincia di Vicenza; Ezio Zanon ha rappresentato il Comune di Trissino; Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti hanno rappresentato la Regione Veneto. Gli avvocati Paolo Chiarelli, Antonio Cimino e Anna Roberta Cavazza hanno rappresentato Koris Italia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7203/2025 resa nell’ambito del procedimento n. 6903/2023, ha accolto l’appello di Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. contro il provvedimento della Provincia di Vicenza che aveva individuato la società come responsabile della contaminazione ambientale del sito produttivo in via IV Novembre a Trissino (VI), noto come ex RIMAR s.p.a., oggi di proprietà di Koris Italia s.r.l.
La questione nasce a seguito del provvedimento della Provincia di Vicenza del 25 novembre 2021, che aveva qualificato la Manifattura Lane Marzotto quale responsabile della potenziale contaminazione del sito, sulla base di una ricostruzione dei rapporti societari intercorsi tra la stessa e Rimar s.p.a., società effettivamente titolare delle attività industriali in loco dagli anni Sessanta. Secondo la Provincia, la presenza di sostanze inquinanti era imputabile all’attività di ricerca condotta da Rimar e, dato che questa era partecipata - anche se non direttamente o in misura maggioritaria - dalla Manifattura Lane Marzotto, vi sarebbe stata una responsabilità gestionale e strategica del gruppo Marzotto sull’operato di Rimar.
Marzotto ha impugnato questa qualificazione, sostenendo la distinzione tra mera partecipazione societaria indiretta e la sussistenza di veri e propri atti di direzione o ingerenza, ribadendo l’assenza di elementi decisivi al riguardo. In primo grado, il Tar Veneto aveva respinto il ricorso di Marzotto, affermando che fosse sufficiente la riconduzione della strategia imprenditoriale della controllata (Rimar) alla capogruppo, anche in assenza di prove di condotte gestionali dirette.
La decisione del Consiglio di Stato si concentra sull’insufficienza della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, rilevando una discordanza tra i presupposti istruttori valorizzati dalla Provincia e quelli poi utilizzati dal Tar. Il Consiglio evidenzia che l’individuazione della responsabilità della società appellante si fondava su una mera partecipazione azionaria, indiretta e parziale, non corroborata da elementi gestionali o da una effettiva prova di direzione e coordinamento tale da giustificare, secondo il criterio del “più probabile che non”, l’estensione della responsabilità ambientale.
Il Collegio sottolinea che, pur in presenza di una contaminazione storica e permanente, gli obblighi di bonifica debbano essere collegati puntualmente a fatti risultanti da una idonea e motivata istruttoria, verificando eventuali subentri aziendali o successori nel debito prima di individuare eventuali terzi responsabili. Non essendo state ripercorse le vicende della società effettivamente responsabile (Rimar s.p.a.), la motivazione è stata ritenuta carente.
Sulla base di tali rilievi giuridici, il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo di appello della società Marzotto, annulla il provvedimento della Provincia di Vicenza e assorbe tutti gli altri motivi di ricorso. In termini economici e giuridici, la pronuncia esonera la società Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. dagli obblighi gravanti in relazione a questa specifica vicenda ambientale e condanna la Provincia di Vicenza al pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi processuali, quantificate in euro 8.000 oltre accessori. Restano compensate le spese nei confronti degli altri enti coinvolti. Resta ferma la possibilità di un nuovo esercizio del potere da parte dell’amministrazione competente, previa congrua istruttoria.

