Respinto l’appello di Prosdocimo: il Comune di Pordenone e P.F.A. conservano il titolo edilizio
Pubblicato il: 9/10/2025
Gli avvocati Giuseppe Abbruzzese, Filippo Pacciani, Francesco Castoldi e Fabio Gasparini hanno assistito Società Prosdocimo S.p.A.; gli avvocati Fulvia Bressan e Francesca Mussio hanno rappresentato il Comune di Pordenone; l'avvocato Massimo Pavan ha assistito Pompe Funebri Associate – San Marco P.F.A. S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull'appello proposto da Società Prosdocimo S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 341 dell’11 novembre 2023. La controversia (Ric. n. 307/2024, sentenza n. 7207/2025) vede coinvolte, da un lato, Prosdocimo, operatore nei servizi funerari, dall’altro il Comune di Pordenone e la società concorrente Pompe Funebri Associate – San Marco S.r.l. (P.F.A.). Oggetto del contendere è la legittimità del permesso rilasciato a P.F.A. per ristrutturazione edilizia e ampliamento di una casa funeraria mediante deroga urbanistica ex art. 12 ter l.r. 3/2001 e la successiva decisione comunale di non esercitare il potere inibitorio su una SCIA presentata da P.F.A. per modifiche progettuali.
La vicenda prende avvio dal rilascio, con determinazione del 20 ottobre 2022, del titolo edilizio a P.F.A. su un immobile sito a Pordenone. Prosdocimo ha impugnato tale provvedimento e, con motivi aggiunti, anche la mancata inibitoria comunale su una SCIA modificativa. Le censure si sono articolate su presunta violazione della disciplina sulle deroghe edilizie per attività produttive, sul limite delle distanze tra edifici, sulla distanza minima dalle strutture sanitarie, sulla regolarità dei pareri endoprocedimentali e sulla legittimità derivata della variante progettuale. Nel 2023 il TAR Friuli Venezia Giulia dichiarava inammissibile il ricorso Prosdocimo, che proponeva quindi appello riproponendo tutti i motivi originari.
Il Consiglio di Stato ha applicato in via prioritaria il principio della “ragione più liquida”, esaminando il merito degli appelli per manifesta infondatezza dei motivi, tralasciando l’esame delle eccezioni pregiudiziali di Comune e P.F.A. Sono stati quindi vagliati i rilievi sull’erroneità della deroga urbanistica, sull’asserita violazione della disciplina sulle distanze tra fabbricati e dalle strutture sanitarie, nonché sulle modalità dei pareri endoprocedimentali.
Sotto il profilo giuridico, sono stati decisivi alcuni passaggi chiave: il Consiglio ha interpretato l’art. 12 ter l.r. 3/2001 ribadendo che la norma non impone la preesistenza della specifica attività (casa funeraria) ma è sufficiente che l’intervento edilizio sia funzionale al mantenimento o all’incremento della produzione di un’impresa già operante sul territorio. In materia di distanze, ha aderito all’orientamento maggioritario per cui le distanze minime tra edifici ex art. 9 D.M. 1444/1968 si applicano esclusivamente alle "pareti finestrate", ossia provviste di "vedute" (idonee a consentire inspectio e prospectio), laddove invece negli immobili oggetto del ricorso si trattava di semplici luci e di una porta di emergenza inidonea allo scopo. Quanto alla distanza della casa funeraria da strutture sanitarie, ha chiarito che essa va misurata dall’edificio ove si esercita l’attività e non dai piazzali pertinenziali. Risultano infondate anche le censure sulla genericità dei pareri endoprocedimentali e viene rigettata la doglianza di illegittimità derivata della variante mediante SCIA.
Alla luce di questi rilievi, tutti i motivi di appello proposti da Prosdocimo sono stati dichiarati infondati o inammissibili. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, condannando Prosdocimo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 6.000 per ciascuna delle controparti (Comune di Pordenone e P.F.A.), oltre accessori di legge. Rimangono integri, sotto i profili economici e giuridici, gli effetti abilitativi del permesso edilizio e della SCIA in variante per P.F.A., consolidando la legittimità dell’intervento edilizio contestato e la posizione degli enti resistenti.

