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GSE ottiene conferma in Consiglio di Stato sulla disciplina degli incentivi eolici


Pubblicato il: 9/9/2025

L’avv. Germana Cassar ha assistito Bisaccia Wind S.r.l.; gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.; l’avv. Daniele Bracci ha rappresentato Tivano S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7210/2025 (ricorso n. 7892/2024), ha risolto il contenzioso tra Bisaccia Wind S.r.l., Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Tivano S.r.l., Energia Pulita S.r.l., Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La controversia si è incentrata sull’assegnazione e la quantificazione degli incentivi relativi a un impianto eolico in località Setoleto (Comune di Bisaccia), oggetto di rideterminazione della potenza incentivata.

Con il provvedimento impugnato, il GSE aveva rigettato l’istanza di rettifica della quota di potenza rinunciata (da 2,5 MW a 2,0 MW), calcolato l’incentivazione con un coefficiente di riproporzionamento e non aveva accolto la richiesta di restituzione parziale della fideiussione escussa. La vicenda nasce nell’ambito della graduatoria pubblicata l’8 agosto 2014 per l’asta EOLN_PA2014 indetta ai sensi del D.M. 6 luglio 2012. In quella sede, Bisaccia Wind risultava assegnataria di 12,5 MW.

Nel marzo 2016, la società aveva comunicato una riduzione della potenza realizzata a 10 MW, rinunciando formalmente a 2,5 MW. Successivamente, Bisaccia Wind sostenne di aver commesso un errore nel calcolo della potenza rinunciata, chiedendo di correggerla a 2 MW, in modo da incentivare 10,5 MW. Chiese inoltre la restituzione della quota di fideiussione e la revisione del metodo di calcolo dell’incentivo, contestando il coefficiente utilizzato dal GSE. Il provvedimento di diniego e la conseguente escussione della garanzia hanno generato il contenzioso amministrativo.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 5337/2024, aveva respinto il ricorso di Bisaccia Wind. Quest’ultima ha quindi proposto appello, ribadendo le proprie istanze circa la possibilità di rettifica della rinuncia, la mancata restituzione della fideiussione e la correttezza del coefficiente di riproporzionamento applicato dal GSE.

Nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, la società appellante ha articolato cinque motivi di impugnazione, sostenendo che la rinuncia doveva essere considerata rettificabile laddove la potenza non fosse stata ancora riassegnata, che la fideiussione dovesse essere restituita in proporzione alla riassegnazione della potenza e che il meccanismo di calcolo dell’incentivo, in particolare il coefficiente f, fosse privo di base normativa e penalizzasse la produzione incentivata. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha attribuito decisiva rilevanza alla natura di atto abdicativo della comunicazione di rinuncia, alla funzione pubblicistica della garanzia fideiussoria e alla coerenza della definizione di potenza dell’impianto e del coefficiente f stabiliti dal D.M. 6 luglio 2012.

Gli elementi giuridici chiave della decisione risiedono nella irrevocabilità della rinuncia, una volta ricevuta dal GSE, nell’impossibilità di riammettere la potenza dopo la comunicazione formale e nella legittimità sia dell’escussione della fideiussione sia dei parametri tecnici adottati dal GSE secondo la normativa vigente all’epoca. La normativa sopravvenuta, che ha ridefinito la nozione di “potenza di impianto” per specifiche tipologie di generatori, non incide retroattivamente sul procedimento in esame.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Bisaccia Wind S.r.l., confermando la sentenza del TAR Lazio e la legittimità dell’operato del GSE. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni sollevate. La pronuncia determina per Bisaccia Wind la definitiva perdita della possibilità di ottenere ulteriori incentivi per 0,5 MW e la conferma dell’escussione della relativa quota fideiussoria.