GSE ottiene conferma sul rigetto della richiesta Humanitas Mirasole per incentivi CAR
Pubblicato il: 9/10/2025
L'avvocato Fabio Baglivo ha assistito Humanitas Mirasole S.p.A.; gli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7211/2025 (RG 4698/2024), ha definitivamente respinto l’appello proposto da Humanitas Mirasole S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. La controversia prende origine dal ricorso di Humanitas avverso il provvedimento con cui il GSE ha negato la valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 settembre 2011, sulle condizioni tecniche per il riconoscimento come cogenerativa ad alto rendimento (CAR) dell’unità denominata "Cogeneratore Centro Cascina Perseghetto" (codice CW88) situata a Rozzano (MI). Il ricorso mirava a ottenere l’accesso al regime di sostegno previsto per nuove unità di cogenerazione.
La vicenda nasce dalla richiesta di Humanitas Mirasole di ottenere una valutazione preliminare grazie alla quale potesse beneficiare degli incentivi CAR per un impianto che, secondo la società, rappresentava una nuova unità. Il GSE aveva tuttavia rigettato la richiesta poiché riteneva che l’intervento proposto consistesse nella mera sostituzione di una delle due unità di cogenerazione esistenti (CB83 e CB84), realizzate nel 2007 e dismesse nel 2017. Secondo il GSE, la normativa di settore non permetteva di qualificare l’intervento come una nuova unità, essendo piuttosto un ammodernamento, come stabilito anche dall’art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/2402.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 6883/2024, aveva già rigettato nel merito il ricorso di Humanitas, escludendo sia la sussistenza di un obbligo di confutazione analitica delle deduzioni presentate dalla parte privata sia la possibilità di qualificare come "nuova unità" una struttura realizzata mediante la sostituzione di impianti preesistenti. Inoltre, il giudice di primo grado aveva ritenuto che le censure proposte dalla società appellante, anche in via di motivi aggiunti, fossero infondate o irrilevanti ai fini della decisione, respingendo anche la richiesta di risarcimento danni per mancanza di illegittimità degli atti impugnati.
Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente le valutazioni del TAR richiamando la distinzione normativa tra "nuova unità di cogenerazione" e "rifacimento" illustrata dal D.M. 5 settembre 2011 e dalla giurisprudenza di settore. È stato ritenuto, in particolare, che il concetto di "nuova costruzione" impone la realizzazione ex novo di un’unità produttiva e che la completa sostituzione di un impianto esistente, anche mediante l’utilizzo di componenti nuove, se realizzata su un impianto operativo da meno di dodici anni, non costituisce "nuova unità", bensì un ammodernamento o un rifacimento. Inoltre, si è chiarito che la modifica della convenzione intervenuta tra le parti costituiva atto meramente conseguente all’avvenuto esaurimento dell’incentivazione sulla precedente unità.
Di conseguenza, l’appello di Humanitas Mirasole è stato ritenuto infondato in tutti i cinque motivi prospettati. La pronuncia ha confermato il rigetto della domanda principale e delle connesse richieste risarcitorie. Sotto il profilo economico-giuridico, la sentenza esclude la possibilità per l’unità CW88 di accedere agli incentivi previsti per le nuove unità CAR, confermando il potere del GSE di negare il riconoscimento ove non ricorrano i presupposti normativamente richiesti. Le spese tra le parti sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

