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Il GSE vince sul “Conto Energia” contro il Comune di Villapiana


Pubblicato il: 9/11/2025

Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE); gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mauro Fortunato Magnelli hanno rappresentato il Comune di Villapiana. Gli avvocati Natale Carbone, Giulio Rossetto ed Enrico Caratozzolo hanno affiancato SPV Project 1806 s.r.l. e MB Finance s.r.l. a socio unico. Gli avvocati Roberto Pera, Rosa Ciamillo e Luigi Maria Pepe hanno rappresentato la Curatela fallimentare della Perseo Energia s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7212/2025, ha definito due appelli connessi (rg. 8331/2023 e rg. 8415/2023) tra il Comune di Villapiana e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. La controversia verteva sulla decadenza disposta dal GSE a carico del Comune dal diritto a percepire le tariffe incentivanti del “quarto Conto Energia” (DM 5 maggio 2011) relativamente a sette impianti fotovoltaici. Sono intervenuti anche SPV Project 1806 s.r.l., MB Finance s.r.l. e la Curatela fallimentare di Perseo Energia s.r.l.

La vicenda trae origine dalla realizzazione di sette impianti fotovoltaici nel territorio comunale di Villapiana, la cui proprietà delle aree era stata acquisita dal Comune tramite espropriazione conclusa con atti definitivi solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti. Le istanze di incentivazione vennero accolte dal GSE nel 2013. Tuttavia, a seguito di procedura di verifica avviata nel 2016 e della successiva istruttoria, il GSE contestò la titolarità delle aree, sostenendo che l’acquisizione pubblica fosse sopravvenuta rispetto alla messa in esercizio. Pertanto, nel 2020, scaturì il provvedimento di decadenza dagli incentivi, cui fece seguito il rigetto dell’istanza di riesame avanzata ai sensi dell’art. 56 del d.l. 76/2020.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5119/2023, aveva inizialmente respinto il ricorso principale del Comune avverso la decadenza, riconoscendo fondata la contestazione sulla mancanza di titolarità al momento idoneo, ma aveva accolto motivi aggiunti riguardo al difetto di motivazione nel rigetto del riesame, ordinando nuova valutazione amministrativa.

Il Consiglio di Stato, richiamata la normativa di settore (DM 5 luglio 2012 e DM 5 maggio 2011), ha ribadito che gli incentivi possono essere riconosciuti solo per impianti realizzati su aree già di proprietà pubblica all’atto della loro entrata in esercizio. L’accertamento della proprietà si ancora alla stipula dei contratti definitivi (10 aprile 2013), avvenuta dopo l’attivazione degli impianti (26 marzo 2013), escludendo così il diritto del Comune di Villapiana agli incentivi. Ha altresì chiarito che il controllo esercitato dal GSE sui presupposti normativi non configura autotutela amministrativa, ma è esercizio di un potere vincolato e doveroso a tutela delle risorse pubbliche e del rispetto delle regole del sistema incentivante.

I giudici hanno respinto tutti i motivi di appello del Comune, confermando la decadenza dagli incentivi poiché la realizzazione degli impianti su aree non ancora acquisite in proprietà pubblica al momento della loro entrata in esercizio escludeva la legittimazione all’accesso diretto al regime agevolato. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale del GSE contro la parte della pronuncia di primo grado che aveva annullato il rigetto della domanda di riesame, ritenendo invece sufficiente la motivazione fornita dal Gestore e corretta la metodologia adottata.

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, rigettato l’appello del Comune di Villapiana, accolto quello del GSE e condannato il Comune e le parti intervenute a rifondere le spese processuali — 5.000 euro al GSE, più 2.000 euro per ciascuna parte intervenuta —, mentre ha disposto la compensazione delle spese nei confronti dei Ministeri presenti in giudizio ma non attivi nella causa.