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Depositi avio: il Consiglio di Stato archivia l’appello ENAC


Pubblicato il: 9/9/2025

L’Avvocato Eleonora Papi Rea ha assistito l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC. Gli Avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabrizio Doddi hanno patrocinato Aeroporti di Puglia S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., SAVE S.p.A., GESAC S.p.A., SAC S.p.A., SACBO S.p.A., SEA S.p.A., SAGAT S.p.A., SAB S.p.A., SOGAER S.p.A., SO.GE.A.P. S.p.A., AIRGEST S.p.A., AIRPORTS S.p.A. e Società Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A. l'avvocato Pierpaolo Carbone ha rappresentato Assaeroporti.

Con una serie di pronunce depositate il 5 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili gli appelli proposti da ENAC avverso le sentenze del TAR Lazio che avevano annullato il Regolamento n. 14/2023, recante disposizioni sulla costruzione, gestione e proprietà dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale.

Il nucleo della controversia ruotava attorno alla qualificazione dei depositi carburante avio come infrastrutture “centralizzate”, riservate alla gestione esclusiva del gestore aeroportuale. Tale impostazione, contenuta nel regolamento ENAC, era stata contestata dai gestori aeroportuali e da Assaeroporti per violazione dei principi di concorrenza, libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), nonché per difetto di istruttoria e motivazione.

Il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi, rilevando che ENAC aveva omesso di valutare le osservazioni presentate dagli operatori durante la consultazione pubblica e non aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 18/1999 per la riserva di gestione. Inoltre, il regolamento si fondava su una lettura estensiva dell’art. 705 cod. nav., non sufficiente a giustificare la centralizzazione imposta.

Nel corso del giudizio d’appello, ENAC ha adottato un nuovo regolamento, pubblicato il 2 aprile 2025, che ha superato le disposizioni contestate. A seguito di ciò, ENAC e i gestori aeroportuali hanno depositato dichiarazioni congiunte di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Consiglio di Stato ha preso atto della mutata situazione normativa e ha dichiarato l’improcedibilità degli appelli, compensando le spese di lite.

Le quindici sentenze del Consiglio di Stato, tutte conformi, sanciscono la definitiva archiviazione del tentativo di ENAC di imporre una gestione centralizzata dei depositi carburante avio, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate dai gestori aeroportuali. La vicenda si chiude con una vittoria piena per le società aeroportuali, che vedono confermata la legittimità della loro posizione e l’illegittimità del regolamento impugnato.