Koine' ottiene una nuova chance: il Consiglio di Stato impone la ripetizione della verifica sull'offerta di La Sorgente anche per il lotto
Pubblicato il: 9/10/2025
L'avvocato Claudio Giangiacomo ha assistito Koine' Cooperativa Sociale di Tipo A Onlus, Betadue Cooperativa Sociale di Tipo B e Casucci Red, tutte in proprio e quali componenti del costituendo RTI. L'avvocato Daniela Anziano ha rappresentato l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'avvocato Giuliano Di Pardo ha difeso La Sorgente Società Cooperativa Sociale.
Con la sentenza n. 7225/2025, protocollo n. 8889/2024, pubblicata il 5 settembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha esteso i principi già affermati nella precedente pronuncia n. 7223/2025 anche al lotto n. 3 della medesima gara indetta dall’INPS per l’affidamento dei servizi socio-educativi e accessori presso i convitti dell’ente. La decisione, ancora una volta, ha accolto parzialmente l’appello proposto dal costituendo RTI Koine’, annullando l’aggiudicazione in favore di La Sorgente e imponendo la ripetizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La nuova pronuncia si distingue per l’approfondita disamina del requisito di idoneità professionale e per l’ulteriore chiarimento sul concetto di “pertinenza” previsto dall’art. 100 del D.lgs. 36/2023. Il Consiglio ha confermato che l’iscrizione alla CCIAA per attività quali assistenza sociale non residenziale e corsi di formazione è sufficiente a soddisfare il requisito, purché vi sia una connessione sostanziale con l’oggetto dell’appalto. Tuttavia, ha ritenuto illegittima la nota del RUP che aveva richiesto, a titolo di soccorso istruttorio, la dimostrazione dello svolgimento di attività in ambito residenziale, interpretazione ritenuta restrittiva e non conforme alla normativa vigente.
Sul piano della verifica dell’anomalia, il Collegio ha accolto il secondo motivo di appello del RTI Koine’, evidenziando gravi carenze istruttorie nella valutazione dell’offerta di La Sorgente. In particolare, ha ritenuto insufficienti le giustificazioni fornite in merito allo scostamento dalle tabelle ministeriali sul costo della manodopera, alla mancata considerazione della previdenza complementare e all’assenza di documentazione probatoria a supporto delle stime aziendali. Il giudice ha ribadito che, pur non essendo richiesto il rispetto dei minimi salariali in senso stretto, lo scostamento dai parametri ministeriali deve essere rigorosamente giustificato, pena l’erosione dell’utile d’impresa e la compromissione della sostenibilità dell’offerta.
La sentenza ha inoltre dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da La Sorgente, volto a ottenere l’esclusione del RTI Koine’, in quanto subordinato all’esito della nuova verifica sull’offerta. Il Consiglio ha riaffermato il principio eurounitario secondo cui il ricorso incidentale non può paralizzare quello principale, anche in presenza di altri operatori in graduatoria.
Infine, il giudice ha precisato che, in caso di esclusione dell’aggiudicataria, la stazione appaltante dovrà procedere alla verifica dei requisiti del secondo classificato, non ancora esaminati per effetto dell’inversione procedimentale adottata. Solo all’esito di tale verifica potrà essere valutata l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro del RTI Koine’, secondo quanto previsto dall’art. 122 c.p.a.
La sentenza n. 7225/2025 si pone in continuità con la precedente n. 7223/2025, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale in materia di gare pubbliche e offrendo ulteriori spunti interpretativi sul nuovo Codice dei contratti. Il Consiglio di Stato si conferma garante della trasparenza e della correttezza delle procedure, promuovendo una lettura sostanziale e inclusiva dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva.

