S.L.E.M. ottiene il risarcimento per la perdita di chance nella gara pasti dell’ospedale San Carlo
Pubblicato il: 9/11/2025
Gli avvocati Angelo Clarizia, Aldo Loiodice, Giovanni La Fauci e Pasquale Procacci hanno rappresentato S.L.E.M. S.r.l.; l’avvocato Giovanni Francesco Nicodemo ha assistito l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo; l’avvocato Andrea Manzi ha rappresentato Serenissima Ristorazione S.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 7227/2025 (ricorso n. 8770/2024), pubblicata l’8 settembre 2025, si è pronunciato sulla complessa vicenda promossa da S.L.E.M. S.r.l. contro l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e Serenissima Ristorazione S.p.a., concernente la procedura di gara per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti presso le strutture sanitarie lucane.
La controversia trae origine dall’impugnativa di S.L.E.M. dell’aggiudicazione, avvenuta nel 2018, del lotto n. 3 della gara in favore di Serenissima Ristorazione S.p.a., contestando la mancanza di disponibilità, o l’inidoneità, dei centri di cottura dichiarati nell’offerta. Nonostante la prima decisione (TAR Basilicata n. 371/2019) avesse respinto il ricorso, la questione ha generato un fitto contenzioso amministrativo. Dopo vari gradi di giudizio e sentenze, tra cui la n. 6074/2023 del Consiglio di Stato che ha accertato ritardi ingiustificati dell’Amministrazione nella verifica dei requisiti di esecuzione, S.L.E.M., rimasta seconda graduata, ha avanzato domanda risarcitoria per perdita di chance.
La vicenda processuale ha visto un primo rigetto al TAR Basilicata, quindi una riforma in appello col riconoscimento delle criticità sulla regolare disponibilità dei centri di cottura da parte dell’aggiudicataria e l’annullamento della determinazione di verifica positiva adottata dall’Azienda Ospedaliera. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso il subentro di S.L.E.M., tenendo conto dello stato di avanzamento della commessa e delle difficoltà oggettive di sostituzione.
Nel successivo ricorso risarcitorio, il TAR ha riconosciuto a S.L.E.M. il diritto al ristoro dei danni da perdita di chance, attribuendo il pregiudizio alla tardività colpevole nella verifica dei requisiti in capo a Serenissima. Il danno è stato parametrato al 7% dell’offerta economica del lotto, detratto quanto già ottenuto dalla ricorrente per un altro lotto, e in aggiunta al cd. danno curriculare (1%).
Il Consiglio di Stato ha ora confermato la gran parte della sentenza del primo grado, respingendo le eccezioni dell’Azienda Ospedaliera, e riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’Amministrazione e la perdita della concreta possibilità di aggiudicazione per S.L.E.M. L’elemento determinante è dato dall’accertato ritardo e dalla mancanza di reale disponibilità dei centri di cottura da parte dell’aggiudicataria al momento della stipula. La responsabilità è ritenuta oggettiva, con esclusione del danno curriculare, per mancata prova specifica di nocumento da parte di S.L.E.M.
La decisione stabilisce che l’Azienda Ospedaliera San Carlo è tenuta a risarcire il solo danno da perdita di chance, mentre nulla è dovuto a titolo di danno curriculare. Le spese processuali del doppio grado sono compensate tra le parti.

