Comune di Montecorice vede confermata la legittimità nella mancata stipula della convenzione urbanistica
Pubblicato il: 9/12/2025
Gli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria hanno assistito il Comune di Montecorice. Gli avvocati Angelo Clarizia e Sara Di Cunzolo hanno rappresentato Fratelli Ruggiero s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7255 del 2025 (ricorso n. 1136/2023), ha respinto l’appello proposto dalla società Fratelli Ruggiero s.r.l. contro il Comune di Montecorice, confermando la decisione di primo grado resa dal TAR Campania, sezione staccata di Salerno (n. 1767/2022).
Il nodo centrale del contenzioso verteva sulla presunta obbligatorietà della stipula di una convenzione urbanistica richiesta per la realizzazione di una struttura ricettiva autorizzata dal Comune con provvedimento del 7 novembre 2011. La controversia aveva origine dal rilascio, da parte del Comune di Montecorice, di un provvedimento abilitativo subordinato alla stipula di una convenzione urbanistica, così come imposto dal Piano territoriale paesistico del Cilento Costiero. In assenza della sottoscrizione di tale convenzione, Fratelli Ruggiero s.r.l. aveva instato per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento comunale, la produzione giudiziale degli effetti della convenzione via sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
La vicenda ha attraversato una lunga serie di giudizi amministrativi. Inizialmente, alcune pronunce del TAR erano risultate parzialmente favorevoli alla società, ma negli anni successivi – sia in primo grado che in appello, sia in sede di revocazione, sia nei diversi rami esecutivi, annullatori e risarcitori – le domande della società sono state riconosciute infondate o inammissibili.
Tra le decisioni rilevanti si evidenziano la sentenza del Consiglio di Stato n. 792/2021 che aveva escluso l’obbligo del Comune di stipulare la convenzione, e la successiva n. 18/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
Nel giudizio oggetto di questa sentenza, la società appellante aveva nuovamente sostenuto che il Comune fosse obbligato alla stipula della convenzione in forza del titolo abilitativo rilasciato e, conseguentemente, che sussistessero i presupposti sia per una pronuncia sostitutiva ex art. 2932 c.c. sia per la condanna dell’ente al risarcimento per responsabilità precontrattuale. Il Comune di Montecorice si è difeso contestando la sussistenza di qualsiasi obbligo in tal senso e richiedendo la condanna dell’appellante alle spese processuali per lite temeraria.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso la complessa vicenda, evidenziando un aspetto giuridico fondamentale: l’inesistenza, nella fattispecie concreta, di un obbligo del Comune di stipulare la convenzione urbanistica. La mancata individuazione concordata delle aree da cedere e la successiva richiesta di modifiche e/o monetizzazione da parte della società hanno inciso sul contenuto e sull’iter del procedimento, relegando la richiesta originaria ad un piano non più giuridicamente tutelabile mediante l’azione ex art. 2932 c.c.
Il Collegio ha ribadito che, pur in presenza della possibilità astratta di ricorrere a tale azione in ambito amministrativo, nel caso concreto mancavano gli elementi essenziali, ovvero la conclusione di un accordo (anche solo preliminare) e la predeterminazione del contenuto della convenzione. Inoltre, il Consiglio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità precontrattuale in capo all’amministrazione, giacché non risultavano lesi specifici doveri di correttezza e lealtà imputabili al Comune, né tanto meno era stata fornita una prova adeguata di danni patrimoniali subiti dalla società.
Definitivamente, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Fratelli Ruggiero s.r.l., condannando la società al pagamento delle spese di giudizio per l’importo di 9.000 euro in favore del Comune di Montecorice. La sentenza conferma così la legittimità del comportamento dell’ente nel negare la stipula della convenzione urbanistica e chiude un lungo capitolo contenzioso con conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente tanto sotto il profilo giuridico quanto su quello economico.

