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Biomerieux ottiene ragione nella gara per la fornitura di sistemi analitici automatizzati


Pubblicato il: 9/15/2025

Gli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti hanno assistito Biomerieux Italia s.p.a.; l’avvocato Luisa Gracili ha rappresentato Estar.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 7274/2025 (n. 2108/2025 RG), pubblicata il 10 settembre 2025, si è pronunciato in merito al contenzioso tra Biomerieux Italia s.p.a., Estar – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e la controinteressata Q-Linea s.r.l., relativo alla gara CIG A043B4E978 per la fornitura di sistemi analitici automatizzati per l’esecuzione di antibiogramma fenotipo rapido diretto da emocoltura positiva, specificamente con riferimento al lotto 5.

La vicenda riguarda la procedura di gara indetta da Estar per la Regione Toscana, il cui lotto 5 era stato inizialmente aggiudicato a Biomerieux. Esito, questo, successivamente annullato dal TAR Toscana con sentenza n. 230/2025, accogliendo i motivi aggiunti di Q-Linea, che lamentava una presunta violazione dei criteri di valutazione tecnici rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis. Il nucleo del contendere concerneva la corretta individuazione dei criteri di performance tecnici: in particolare, se dovessero essere applicati i parametri della vecchia norma ISO 20776-1:2006 (categorical agreements, CA) indicati nella lex specialis, o se fosse legittimo, nella valutazione, tener conto anche degli sviluppi tecnici successivi (essential agreements, EA) introdotti dalla versione aggiornata della stessa norma ISO.

Precedentemente, il TAR Toscana aveva accolto i motivi aggiunti di Q-Linea annullando l’aggiudicazione a Biomerieux e disponendo una rivalutazione delle offerte sulla base del solo criterio CA della vecchia norma ISO. Biomerieux aveva impugnato l'esito, mentre Q-Linea aveva proposto appello incidentale lamentando l’omessa esclusione dell’offerta della concorrente sia per la presunta mancata allegazione di un documento economico, sia per una carenza nel sistema offerto sul caricamento continuo dei campioni.

Il Consiglio di Stato ha inquadrato la questione giuridica nevralgica proprio nella possibilità, per la stazione appaltante, di valutare le offerte considerando anche tecnologie e parametri tecnici più aggiornati rispetto alla specifica richiamata dalla lex specialis, in questo caso gli EA della versione ISO aggiornata. I giudici amministrativi hanno ritenuto che l’interpretazione formalistica proposta da Q-Linea fosse eccessivamente restrittiva e che, in una ottica sostanzialista e in ossequio al principio del risultato, dovesse prevalere la possibilità di adottare criteri tecnici più evoluti, a beneficio dell’affidabilità e dell’interesse pubblico sotteso alla procedura. Quanto alle altre censure di Q-Linea, sono state ritenute infondate in quanto le irregolarità lamentate non erano tali da incidere in modo sostanziale sull’ammissione o la valutazione dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha dunque accolto l’appello principale di Biomerieux, respingendo quello incidentale di Q-Linea e riformando la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto del ricorso originario proposto da Q-Linea. La controversia è stata risolta compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio, data la novità e complessità delle questioni affrontate. Giuridicamente, la sentenza afferma il principio della possibilità di valorizzare criteri tecnici evolutivi anche in presenza di prescrizioni specifiche nella lex specialis, con effetti conseguenti sulla legittimità dell’aggiudicazione e sulla tutela dell’interesse pubblico in ambito sanitario.