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Il Consiglio di Stato conferma la posizione del Gestore dei servizi energetici su tariffe fotovoltaiche


Pubblicato il: 9/16/2025

Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno hanno assistito Altomonte FV s.r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici s.p.a.

Altomonte FV s.r.l., titolare dell’impianto fotovoltaico “Spineto FV” nel Comune di Serre (SA), ha presentato appello contro la sentenza n. 5569/2024 del TAR Lazio, che aveva respinto il suo ricorso avverso la sospensione dei pagamenti relativi agli incentivi del c.d. “quinto conto energia” e l’adeguamento dell’algoritmo applicativo della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) eseguito da Gestore dei servizi energetici s.p.a. (GSE). L’appello, registrato al Consiglio di Stato con il numero 4160/2024, è stato deciso con sentenza n. 7277/2025 pubblicata il 10 settembre 2025.

La vicenda trae origine dalla comunicazione, nell’ottobre 2022, con cui il GSE informava Altomonte FV della sospensione degli acconti per gli incentivi in seguito all’introduzione di un nuovo algoritmo di calcolo della TFO. Il nuovo metodo, introdotto a causa di un’anomala impennata dei prezzi energetici tra 2021 e 2022, prevedeva il fissaggio di un “tetto” al prezzo medio zonale dell’energia (PZm), per evitare che la componente di remunerazione superasse l’importo della tariffa di riferimento previsto dalle norme di settore. Successivamente, con provvedimento di marzo 2023, venivano formalizzate la nuova formula e la determinazione dell’importo da restituire a seguito del ricalcolo.

Altomonte FV aveva impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, articolando numerosi motivi, tra cui la violazione della normativa sugli incentivi e la lesione del legittimo affidamento. Il TAR aveva integralmente respinto il ricorso, ritenendo conforme la condotta del GSE e legittimo l’intervento di rettifica dell’algoritmo. La società, quindi, ha proposto appello al Consiglio di Stato, lamentando principalmente l’illegittimità della nuova formula, la disparità di trattamento rispetto ad altri produttori e la presunta ingiustizia della mancata applicazione del prezzo di mercato alla totalità dell’energia prodotta.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la complessità delle questioni trattate, ha confermato la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la normativa di settore preveda un unico canale remunerativo per gli impianti fino a 1 MW, costituito dalla tariffa fissa onnicomprensiva, all’interno della quale il prezzo zonale assume rilievo soltanto come parametro per la determinazione delle componenti, senza poter superare il valore della TFO stessa. Si è chiarito come la rimodulazione “spalma incentivi” introdotta nel 2014 incida esclusivamente sulla componente incentivante, non modificando la natura della TFO, che resta svincolata dalle dinamiche di mercato.

Il Collegio ha inoltre ribadito che la rettifica dell’algoritmo di calcolo, imposta dall’imprevedibile andamento dei prezzi dell’energia registrato nel biennio 2021-2022, non rappresenta un esercizio di potere in autotutela, ma un atto dovuto di adeguamento alla disciplina vigente. In particolare, la previsione di un limite superiore corrispondente alla tariffa originaria impedisce la corresponsione di importi eccedenti l’incentivo spettante. Inoltre, i giudici hanno escluso che le direttive e i regolamenti UE richiamati possano indurre dubbi sulla legittimità della disciplina nazionale, ritenendola conforme ai principi europei in materia di sostegno alle rinnovabili e di non discriminazione tra produttori.

Con la sentenza n. 7277/2025, il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello di Altomonte FV s.r.l., sancendo la correttezza dell’operato del GSE e della regolamentazione amministrativa delle tariffe. È stata inoltre disposta la compensazione integrale delle spese di lite per la complessità della materia trattata. Sul piano economico e giuridico, la pronuncia comporta la definitiva conferma della legittimità della sospensione degli incentivi e dell’obbligo restitutorio a carico di Altomonte FV s.r.l., in coerenza con la disciplina nazionale sugli incentivi fotovoltaici.