GSE vince sulla rimodulazione degli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 9/17/2025
Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.; l'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Altomonte FV s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7279/2025 (ricorso n. 6234/2024), ha giudicato sul contenzioso promosso da Altomonte FV s.r.l. contro Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a. e diversi ministeri, relativamente alla sospensione e al ricalcolo degli incentivi per un impianto fotovoltaico, oggetto di una convenzione stipulata secondo il "quinto conto energia" (DM 5 luglio 2012). La società ricorrente aveva chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11676/2024, che aveva respinto le sue richieste.
L’origine della vicenda risiede nella comunicazione inviata da GSE il 20 ottobre 2022, con la quale veniva sospeso il pagamento degli incentivi dal settembre 2022 per l’impianto "Borgo San Lazzaro FV" di Altomonte FV s.r.l., di potenza superiore a 10 MW, a causa di una modifica all’algoritmo di calcolo della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) a seguito di un errore nel precedente algoritmo, evidenziatosi in seguito all’eccezionale aumento del prezzo dell’energia. Successivamente, con provvedimento del 2 marzo 2023, GSE comunicava la formulazione aggiornata dell’algoritmo e la liquidazione degli importi a conguaglio, inclusa la richiesta di restituzione di somme relative agli importi erogati in eccesso.
Altomonte FV s.r.l. esponeva molteplici motivi di impugnazione avanti al TAR, lamentando illegittimità della sospensione, della modifica della formula, violazione di legge, difetto di istruttoria, lesione del legittimo affidamento e disparità di trattamento rispetto ad altri operatori. Il TAR aveva respinto i rilievi, ritenendo la rimodulazione coerente con il dettato normativo e con la ratio del sistema incentivante.
In appello, Altomonte FV s.r.l. insisteva sulla violazione di principi nazionali e UE, ribadendo le doglianze circa la natura della TFO, la supposta introduzione surrettizia di un tetto al prezzo dell’energia, la disparità tra impianti superiori e inferiori a 1 MW, nonché asserite violazioni di legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.
Il Consiglio di Stato, richiamando le normative di settore e la prassi amministrativa, ha ritenuto infondate tutte le censure riproponendo la ricostruzione normativa fornita già in primo grado. Punti decisivi sono stati il riconoscimento della TFO come tariffa fissa e onnicomprensiva, l’esclusione di un doppio canale remunerativo (tariffa + mercato), la legittimità dell'intervento di GSE a sanare un errore che aveva condotto ad assegni incentivanti eccedenti rispetto alla normativa, e la necessità di limitare il prezzo zonale medio ai valori della tariffa non rimodulata anche in presenza di eventi di mercato eccezionali. Il Collegio ha ribadito che il sistema non subisce modifiche per effetto dello “spalma incentivi”, che la TFO non rappresenta una formula di garanzia per profitti aggiuntivi in caso di prezzi di mercato eccezionali, e che il riparto della disciplina tra impianti di diversa potenza resta legittimo e razionale.
La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Altomonte FV s.r.l., confermando la legittimità delle determinazioni assunte dal Gestore dei servizi energetici. Dal punto di vista economico, la decisione legittima la richiesta di restituzione degli incentivi percepiti in eccesso e stabilisce il metodo per il calcolo futuro della tariffa, uniformando il trattamento agli indirizzi normativi nazionali e comunitari. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.

