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Regione Veneto prevale nel contenzioso sull'anello autostradale di Padova


Pubblicato il: 9/15/2025

Gli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti hanno assistito la Regione del Veneto; l'avvocato Alfredo Biagini ha rappresentato G.R.A. di Padova S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul contenzioso instaurato tra la Regione del Veneto e la società G.R.A. di Padova S.p.A. relativo al procedimento di project financing per la realizzazione del Grande Raccordo Anulare di Padova. La causa, individuata con il numero di registro 907 del 2025, muove dalla domanda di annullamento del decreto regionale che aveva concluso in senso negativo il procedimento avviato su proposta della società privata per la realizzazione dell’infrastruttura stradale.

La vicenda origina dalla proposta della G.R.A. di Padova S.p.A., presentata nel 2006, per la progettazione, costruzione ed esercizio del nuovo anello autostradale intorno a Padova. Dopo una dichiarazione di pubblico interesse da parte della Regione nel 2008, la procedura ha incontrato una battuta d’arresto a seguito del parere sfavorevole della Commissione nazionale VIA, emesso nel 2011, che ha ritenuto incompatibile dal punto di vista ambientale uno dei tratti previsti accanto alle riserve avanzate da enti locali sui restanti segmenti. Nonostante nuove interlocuzioni tra la società e l’ente, la G.R.A. ha trasmesso nel 2021 solo soluzioni progettuali alternative prive dei requisiti tecnico-economici necessari.

Nel primo grado, il TAR Veneto aveva accolto parzialmente il ricorso della società, ritenendo che la Regione dovesse fornire indicazioni di indirizzo sulle modifiche da apportare alla proposta, così da permettere la prosecuzione del procedimento. Le doglianze della Regione attinenti all’iter istruttorio e ai doveri delle parti hanno quindi condotto al giudizio in appello.

L’esame del Consiglio di Stato si è concentrato su diversi aspetti procedurali e sostanziali: la mancata presentazione di un progetto unico, la carenza di analisi ambientale e del piano economico-finanziario negli elaborati alternativi trasmessi dalla G.R.A., l’esistenza di un obbligo per il promotore privato a presentare un progetto completo, e il ruolo dell’amministrazione nella valutazione e nelle richieste di integrazioni progettuali ma non nella scelta tecnica dell’opzione da preferire.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la normativa in materia di finanza di progetto attribuisce al promotore l’onere di presentare una proposta compiuta, suscettibile di essere valutata dalla pubblica amministrazione. La Regione, infatti, non è tenuta a guidare la redazione del progetto ma può esclusivamente richiedere modifiche e integrazioni al fine di rispondere alle esigenze sopravvenute o ai rilievi dell’istruttoria pubblica. Visto che G.R.A. di Padova S.p.A. non ha fornito un progetto unico e completo dopo i rilievi e che il documento del 29 marzo 2021 mancava dei presupposti minimi per un’istruttoria positiva, la determinazione di chiusura del procedimento è stata ritenuta legittima.

Il Consiglio di Stato ha dunque accolto l’appello della Regione del Veneto, respingendo il ricorso della società e confermando la chiusura definitiva della procedura. Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono state integralmente compensate, riconoscendo la complessità della vicenda amministrativa. La decisione sancisce l’assenza di obblighi della Regione a guidare tecnicamente la proposta del promotore e determina la definitiva interruzione dell’iter autorizzatorio con effetti preclusivi rispetto all’attuazione del progetto originario.

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