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Stralla ottiene l’improcedibilità contro Itinera sul rinnovo della cava di dolomia


Pubblicato il: 9/16/2025

Gli avvocati Umberto Giardini, Alessandro Mazza ed Emanuele Iudici hanno rappresentato Itinera S.p.A. L’avvocato Annamaria Gammaidoni ha assistito la Provincia di Cuneo. Gli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz hanno rappresentato Fausto Stralla.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello n. 8548/2023 proposto da Itinera S.p.A. contro la Provincia di Cuneo e Fausto Stralla, relativo alla controversa vicenda della cava di dolomia sita nel Comune di Roccaforte Mondovì, già oggetto negli anni di numerosi e articolati contenziosi amministrativi collegati all’impatto acustico delle attività estrattive. La decisione, pubblicata l’11 settembre 2025 con sentenza n. 7293/2025, fa seguito all’impugnazione della sentenza del TAR Piemonte, sezione prima, n. 734/2023.

Al centro della controversia vi era la determinazione provinciale che subordinava la ripresa dell’attività estrattiva da parte di Itinera (già Interstrade S.p.A.) al completamento delle fasi del piano di risanamento acustico. La società lamentava che tale previsione fosse eccessivamente restrittiva e non tenesse conto degli sforzi e delle iniziative di adeguamento poste in essere negli anni, anche a fronte dei numerosi mutamenti della disciplina e dei limiti acustici. La Provincia, supportata anche dalle opposizioni di Fausto Stralla, titolare di una vicina azienda agrituristica, aveva sempre ritenuto inadeguato e non tempestivamente attuato il piano di risanamento presentato dalla società.

La lunga vicenda giudiziaria trae origine da una deliberazione provinciale del 2008 che aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto di rinnovo della cava, annullata per la parte relativa all’impatto acustico sia dal TAR nel 2012 che dal Consiglio di Stato nel 2021. Seguirono ulteriori provvedimenti e impugnazioni con cui la Provincia impose limiti di rumore e condizionò la prosecuzione dell’attività estrattiva a rigidi adempimenti di bonifica acustica. L’iter ha visto l’annullamento di precedenti provvedimenti favorevoli alla società e l’alternarsi di differenti prescrizioni amministrative, in un contesto di perdurante insoddisfazione del vicino agriturismo.

Nel corso degli anni, la controversia si è articolata tra il tentativo di Itinera di ottenere flessibilità nei tempi di attuazione del piano acustico e la posizione rigorosa della Provincia e di Stralla, culminata nel rigetto del ricorso da parte del TAR Piemonte. Il Tribunale aveva sottolineato che la società non avesse mai completato il piano nei tempi di legge e che la normativa regionale stabilisce deroghe solo per chi abbia terminato gli interventi previsti nei piani di risanamento, circostanza esclusa nel caso di specie.

Il Consiglio di Stato ha confermato la risposta di chiusura del TAR, rilevando l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse: il termine di efficacia del provvedimento impugnato risultava ormai decaduto e la Provincia aveva nel frattempo negato la richiesta di proroga dell’autorizzazione. Pertanto, nessun vantaggio concreto sarebbe potuto derivare dall’eventuale accoglimento del gravame. Nel merito, l’appello di Itinera è stato respinto anche quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori: la società non rientra tra i destinatari della deroga prevista dalla normativa regionale, non avendo portato a compimento il piano di risanamento nei tempi e modi previsti.

Oltre al rigetto dell’appello, la società è stata condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro per ciascuna parte resistente costituita. L’esito amministrativo impedisce la ripresa dell’attività estrattiva sul sito, facendo salvi eventuali nuovi progetti e incombenze amministrative future che dovranno ripartire da zero.