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Comune di Salerno confermata la legittimità del diniego sulla variante urbanistica


Pubblicato il: 9/16/2025

Gli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio hanno assistito il Comune di Salerno. Gli avvocati Maria Annunziata e Giuseppe Lanocita hanno rappresentato la Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è espresso sull’appello proposto dalla Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c. a r.l. contro il Comune di Salerno e il Ministero della Cultura, relativa alla vicenda identificata dal ricorso n. 4998 del 2023. In particolare, la Cooperativa contestava la sentenza del TAR Campania (sezione staccata di Salerno) n. 628/2023, che aveva respinto la sua richiesta di annullamento del diniego comunale (nota prot. n. 70141 del 29 marzo 2022) riguardante il riavvio della procedura di variante urbanistica e la correlata domanda di risarcimento danni.

La vicenda trae origine dalla richiesta della Cooperativa di ottenere la variante urbanistica necessaria per la realizzazione di un progetto di housing sociale. La domanda originaria si innestava su una procedura agevolativa regionale dalla quale, tuttavia, la Cooperativa è stata estromessa in seguito all’adozione del decreto regionale n. 372 dell’11 giugno 2014. Tale provvedimento di archiviazione aveva a monte una normativa regionale sopravvenuta (art. 1, comma 153, l.r. Campania n. 5/2013, poi trasfuso nella l.r. n. 16/2014) che limitava i benefici ai soli interventi di recupero edilizio, escludendo le nuove edificazioni. La contestazione verteva anche sull’esecuzione delle precedenti sentenze TAR Campania n. 740/2015 e Consiglio di Stato n. 1462/2019, che avevano annullato certi atti amministrativi del Comune per motivi connessi a un vincolo boschivo giudicato inesistente.

Il percorso giudiziario ha visto, a seguito del provvedimento regionale di archiviazione e della menzionata normativa ostativa, la formazione di un giudicato negativo per la Cooperativa. La stessa aveva tentato di ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno sostenendo che tale diritto fosse sorto solo con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 8555/2021, che ha confermato la legittimità della già citata archiviazione regionale. I giudici di primo grado avevano rigettato la domanda risarcitoria sia per tardività che per assenza dei presupposti sostanziali, precisando tra l’altro la discrasia tra poteri discrezionali e vincolati nella condotta dell’amministrazione e il nesso causale con il danno asserito.

Nella decisione attuale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame sulla decorrenza del termine decadenziale per proporre la domanda risarcitoria, precisando che il termine di 120 giorni ex art. 30, comma 5, c.p.a. doveva decorrere dal giudicato di annullamento (sentenza Consiglio di Stato n. 1462/2019, pubblicata il 4 marzo 2019) e non dalla pronuncia del 2021 relativa, invece, al giudizio negativo sulla legittimità del decreto regionale di archiviazione. In ogni caso, il ricorso era stato notificato ben oltre il decorso del termine previsto.

Gli elementi risolutivi della controversia, oltre all’aspetto processuale, si sono concentrati sull’insussistenza del diritto della Cooperativa a conseguire il bene della vita ambito (ossia la possibilità di realizzare il progetto edilizio): la normativa regionale sopravvenuta ha escluso la collaborazione e la valutazione comunale sull’istanza di variante, privandola in radice di effetti favorevoli per la cooperativa. L’attività dell’amministrazione si è svolta nel rispetto della normativa vigente e senza che si configurasse un comportamento colposo o illegittimo. Anche la richiesta di risarcimento per la mancata esecuzione in forma specifica delle precedenti sentenze è stata respinta, mancando un danno ingiusto causalmente riferibile alla pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello della Cooperativa Edilizia Forze Armate, confermando integralmente la sentenza di primo grado e la legittimità del provvedimento comunale che ha negato il riavvio della variante urbanistica. Non sono conseguite condanne risarcitorie in capo all’amministrazione comunale, né è stato riconosciuto alcun diritto ulteriormente azionabile dalla Cooperativa. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate fra le parti.