Vittoria per il Comune di Barga sul piano di classificazione acustica
Pubblicato il: 9/17/2025
L’avvocato Giuseppe Toscano ha rappresentato il Comune di Barga. L’avvocato Elisa Burlamacchi ha assistito Smurfit Kappa Italia s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7308/2025 (RG 9550/2024), si è pronunciato sul ricorso per revocazione promosso dalla Smurfit Kappa Italia s.p.a. contro il Comune di Barga, assistito dall’avvocato Giuseppe Toscano. La società ricorrente era rappresentata dall’avvocato Elisa Burlamacchi. Il contenzioso trae origine dalla deliberazione comunale n. 21/2012 con cui veniva approvato il piano di classificazione acustica, includendo lo stabilimento produttivo della Smurfit Kappa in classe V anziché in classe VI, secondo le categorie del d.P.C.M 14 novembre 1997.
La vicenda processuale ha avuto avvio dopo che il TAR Toscana, con sentenza n. 1771/2016, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che il Comune dovesse considerare le destinazioni d’uso preesistenti e non sacrificare le aspettative degli insediamenti legittimi nell’applicazione della classificazione acustica. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4738/2024, aveva poi accolto l’appello del Comune di Barga, respingendo le doglianze di Smurfit basandosi sul criterio del preuso e riconoscendo una destinazione dell’area come «prevalentemente industriale».
Con il ricorso per revocazione, Smurfit Kappa Italia ha contestato la legittimità della sentenza d’appello, deducendo vari presunti errori di fatto in ordine alla qualificazione urbanistica dell’area, sostenendo che questa fosse «esclusivamente industriale» e che fosse emerso un «falso presupposto di fatto» nella pronuncia di secondo grado. In subordine, la ricorrente lamentava l’assenza di abitazioni nell’area e la mancata valorizzazione delle doglianze circa la produzione dei verbali della verificazione e la lesione del contraddittorio.
Nel valutare il ricorso, il Consiglio di Stato ha ripercorso i giudizi pregressi: in primo grado, il TAR Toscana aveva accolto il ricorso della società, ma in appello il Consiglio di Stato aveva riformato tale decisione sostenendo la correttezza del piano comunale quanto all’inquadramento della zona industriale. La sentenza impugnata del 2024 aveva dato atto di una complessa ricostruzione della situazione urbanistica e acustica dell’area, ritenendola coerente con la classificazione da parte dell’ente.
Sotto il profilo giuridico, i giudici hanno escluso la sussistenza dei motivi per la revocazione previsti dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., precisando che nessuno degli asseriti errori possedeva i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, cioè la decisività, l’immediatezza e l’evidenza. Le censure proposte dalla società sono state giudicate come riproposizione di motivi già esaminati nei precedenti gradi di giudizio e aventi carattere strettamente valutativo o interpretativo, così da non integrare un vero errore percettivo sui fatti del processo.
La sentenza del Consiglio di Stato ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Smurfit Kappa Italia s.p.a. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio quantificate in 8.000 euro in favore del Comune di Barga, oltre accessori di legge. In conseguenza della decisione, resta ferma la validità della classificazione acustica adottata dal Comune e viene ribadito il principio di stabilità del giudicato amministrativo rispetto al piano contestato.

