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Il Consiglio di Stato conferma la scelta urbanistica del Comune di Ambivere


Pubblicato il: 9/18/2025

L’avvocato Giovanna Landi ha rappresentato Somet S.p.A. Gli avvocati Umberto Grella e Guido Francesco Romanelli hanno assistito il Comune di Ambivere.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha emesso la sentenza n. 7326/2025 nel procedimento n. 3617/2021, avente ad oggetto il contenzioso tra la società Somet S.p.A., titolare di uno stabilimento produttivo ad Ambivere (BG), e il Comune di Ambivere, relativo alla realizzazione di una pista ciclopedonale in via Kennedy e alla conseguente riduzione dei parcheggi pubblici fronte stabilimento.

La vicenda trae origine dalla deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 2017, che ha approvato lo studio di fattibilità per lo sviluppo della rete ciclopedonale, e successive determinazioni che hanno portato alla progettazione della pista su area comunale, riducendo lo spazio destinato a parcheggio. Somet S.p.A. aveva impugnato tali atti, lamentando sacrifici eccessivi per l’attività produttiva, riduzione dei parcheggi, mancata valutazione di soluzioni alternative e carenza delle garanzie partecipative.

Il ricorso proposto da Somet S.p.A. è stato rigettato dal TAR Lombardia, Sezione Brescia, sentenza n. 74/2021, che ha riconosciuto la legittimità dell’iter amministrativo e la congruità delle valutazioni operate dall’ente pubblico. La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, riproponendo i motivi di violazione delle garanzie procedimentali, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, inadeguata valutazione degli interessi pubblici e privati, nonché omissione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Il Consiglio di Stato ha ricostruito l’iter amministrativo dell’opera e dato atto sia delle interlocuzioni avvenute tra Comune e società, sia dell’ampia attività istruttoria tecnica svolta anche in fase di verificazione. Nel corso del giudizio di appello sono state disposte due verificazioni tecniche, affidate al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, per valutare comparativamente la sicurezza dei tracciati proposti con modelli di rischio accreditati, nonché la rispondenza del progetto approvato alle norme di settore.

Hanno avuto rilievo nelle valutazioni del Collegio: la titolarità pubblica del sedime stradale e dei parcheggi coinvolti; l’assenza di diritto soggettivo o interesse legittimo specifico in capo all’azienda rispetto all’uso esclusivo di parcheggi pubblici; la completezza delle garanzie procedimentali offerte, tenuto conto della tipologia dell’opera pubblica; la corretta applicazione della disciplina sulle varianti urbanistiche e sulla VAS; la pluralità delle soluzioni esaminate e la motivazione economica, ambientale e funzionale che ha portato a scegliere il tracciato meno oneroso e più coerente con gli equilibri generali del territorio.

L’elemento chiave della decisione è stato il bilanciamento degli interessi connesso alla scelta tecnica del tracciato, ritenuto non irragionevole e conforme alla normativa di settore. Il Collegio ha affermato che, in assenza di specifica normativa vincolante sulla metodologia di analisi della sicurezza stradale, il rispetto delle norme tecniche rappresenta il parametro di legittimità dell’azione amministrativa e che spetta all’amministrazione, nell’ambito della discrezionalità tecnica, individuare la soluzione più adeguata fra le opzioni valutate.

La sentenza del Consiglio di Stato ha così respinto l’appello di Somet S.p.A., confermando la legittimità delle determinazioni comunali e dell’impostazione urbanistica adottata. Le spese di lite del grado sono state integralmente compensate tra le parti, ma il compenso del verificatore tecnico è stato definitivamente posto a carico della società appellante. La pronuncia consolida la titolarità pubblica delle scelte urbanistiche, sancendo che il sacrificio imposto al privato sia ragionevole, non sproporzionato né lesivo del diritto d’impresa e che la garanzia del rispetto delle regole di settore sia sufficiente a legittimare l’opera pubblica davanti al giudice amministrativo.