Consorzio Stabile Infratech confermata l’aggiudicazione dei lavori ANAS sulla SS 275
Pubblicato il: 9/22/2025
Gli avvocati Francesco Migliarotti hanno rappresentato il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L.; Massimo Nunziata ha assistito Todini Costruzioni Generali S.p.A.; Costanzo Cascavilla, Roberta Anna Ninni e Flavia De Pellegrin hanno rappresentato Anas S.p.A.; Gianluigi Pellegrino e Francesco Zaccone hanno difeso Manelli Impresa s.r.l.; Angelo Clarizia e Antonella Corvaglia hanno assistito Consorzio Stabile Unimed S.C. a r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7347/2025 (RG n. 8563/2024), si è pronunciato sulla vertenza riguardante l’aggiudicazione della gara ANAS per i lavori lungo il Corridoio plurimodale Adriatico – Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca, lotto 3 SS 275. L’appello era stato proposto dal Consorzio Stabile Unimed s.c.ar.l. contro l’ANAS, il Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l. (aggiudicatario), Todini Costruzioni Generali S.p.A., Manelli Impresa S.r.l. e altre società coinvolte.
La controversia trae origine dal ricorso del Consorzio Unimed, che contestava l’aggiudicazione del lotto 3 al Consorzio Stabile Infratech, ritenendo violato il vincolo di partecipazione/aggiudicazione previsto dalla normativa nazionale ed europea, nonché dal bando di gara. Secondo Unimed, sarebbe emersa la necessità di escludere Infratech in ragione di un presunto collegamento societario tra Perrotta Group (consorziata indicata da Infratech per l’esecuzione dei lavori del lotto 3) e Todini Costruzioni Generali (aggiudicataria del lotto 2 della stessa procedura), fondato su un accordo di partnership commerciale, la condivisione della sede e la forte similitudine delle offerte presentate per i due lotti.
Nel primo grado di giudizio, il TAR per la Puglia-Lecce aveva respinto il ricorso di Unimed giudicando insussistente la violazione del vincolo, poiché non era stata provata l’esistenza di un controllo o collegamento rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c. tra le due società e perché Perrotta Group non aveva partecipato come concorrente ad alcuno dei lotti. Anche le similitudini tra le offerte erano state ritenute fisiologiche e riconducibili a prassi di affidamento delle predisposizioni tecniche a medesime società di consulenza, senza configurare un reale unico centro decisionale.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello da parte del Consorzio Unimed, ha approfondito l’analisi dell'accordo tra Perrotta Group e Todini, inquadrandolo come un partenariato commerciale non idoneo a costituire un collegamento societario rilevante ai fini del divieto di partecipazione previsto dal bando. L’accordo, pur prevedendo future collaborazioni, era privo di carattere vincolante ed esecutivo su questa specifica gara e non determinava – in difetto di una reale comunanza di assetti societari, strutturali o operativi – l’effetto di considerare le due società quali unico operatore economico. Secondo i giudici, la compartecipazione a consulenti e la somiglianza delle offerte non rappresentano di per sé violazione del vincolo o causa di esclusione quando non siano accompagnate da elementi comprovanti una sostanziale unicità soggettiva tra gli offerenti.
I punti giuridici decisivi sono stati la lettura restrittiva e tassativa delle clausole escludenti dal bando di gara e la differenziazione tra “collegamento” e “partnership”, nonché tra rilevanze soggettive e oggettive delle offerte, in linea con la giurisprudenza nazionale ed europea. È stato escluso che nel caso concreto si configurasse una fattispecie di collegamento societario ex art. 2359 c.c., né una comunanza effettiva di centro decisionale tale da determinare l’esclusione.
La sentenza ha dunque respinto l’appello di Unimed, confermando l’aggiudicazione del lotto 3 al Consorzio Stabile Infratech ed escludendo cause ostative in capo a Todini o alle altre società. Sul piano economico e processuale, Unimed è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Anas e Consorzio Stabile Infratech, per complessivi 12.000 euro oltre accessori, mentre è stata decisa la compensazione delle spese con le altre parti. La decisione stabilisce un rilevante principio in tema di collegamenti tra operatori nei grandi appalti pubblici, delimitando con precisione l’ambito delle cause escludenti e tutelando l’autonomia degli operatori in presenza di semplici rapporti di collaborazione commerciale.

