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Rete Ferroviaria Italiana ottiene conferma del Consiglio di Stato sulla linea Battipaglia-Romagnano


Pubblicato il: 9/22/2025

Gli avvocati Vincenzo Prisco e Antonio Sasso hanno assistito Ellepigas Sud s.r.l. e Finsama s.r.l.; l’avvocato Mario Eugenio Comba ha rappresentato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello promosso da Ellepigas Sud s.r.l. e Finsama s.r.l. (RG n. 1892/2025) contro la sentenza n. 1559/2025 del TAR Lazio concernente gli atti di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per il potenziamento della tratta ferroviaria lotto 1a “Battipaglia-Romagnano”, nell’ambito della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

La controversia nasce dall’intervento della Ellepigas Sud, attiva nel settore GPL a Eboli, e di Finsama s.r.l., proprietaria delle aree interessate, contro il procedimento espropriativo e le conseguenti determinazioni assunte da RFI ed enti istituzionali. Le società appellanti contestavano che la nuova linea ferroviaria attraversasse aree di loro proprietà, incidendo su siti soggetti a rischio di incidente rilevante, e lamentavano che non fossero state adottate adeguate misure tecniche a tutela della sicurezza, inoltre denunciavano un difetto istruttorio e di motivazione da parte dell’amministrazione.

Il TAR Lazio aveva dichiarato in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte respinti i ricorsi di Ellepigas Sud e Finsama, sostenendo che alcune lesioni denunciate risalissero a provvedimenti di VIA ormai definitivi e mai impugnati e che le ulteriori contestazioni fossero comunque infondate o tardive.

In sede di appello, le società insistono sull’erroneità della sentenza di primo grado, sostenendo che il diritto dominicale fosse leso esclusivamente dalla determinazione del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 7/2022, in relazione agli effetti espropriativi e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché lamentando una mancata valutazione tempestiva dei rischi e la mancata predisposizione di specifiche misure di salvaguardia.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda soprattutto su due profili: da un lato, si ritiene che la lesività delle prescrizioni denunciate emergesse già dal provvedimento VIA dell’agosto 2022, ormai inoppugnabile; dall’altro, la natura integrativa e sostitutiva della determinazione del Comitato speciale ex art. 44 d.l. 77/2021 non elimina, ma ricomprende l’efficacia dei titoli abilitativi e delle condizioni ambientali, che conservano autonomia impugnatoria e sui quali gravava l’onere di impugnazione tempestiva. Le doglianze circa la mancata adozione dell’Erir (elaborato tecnico sui rischi di incidenti rilevanti) e del parere del CTR vigili del fuoco sono state ritenute tardive e comunque infondate.

Il Consiglio di Stato ha dunque rigettato l’appello di Ellepigas Sud e Finsama, confermando integralmente la sentenza di primo grado e la validità degli atti amministrativi contestati. Le spese del giudizio sono state compensate tra tutte le parti, considerata la complessità della vicenda. La pronuncia consente la prosecuzione del progetto ferroviario sulla tratta Battipaglia-Romagnano nell’ambito del PNRR senza ostacoli giudiziali da parte delle società ricorrenti.