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Todini Costruzioni Generali si conferma aggiudicataria nella gara SS 275


Pubblicato il: 9/23/2025

Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Francesco Zaccone hanno assistito Manelli Impresa S.r.l. L’avvocato Massimo Nunziata ha rappresentato Todini Costruzioni Generali S.p.A. L’avvocato Francesco Migliarotti ha rappresentato Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 7351/2025 (ricorso n. 8437/2024), si è pronunciato sul contenzioso tra Manelli Impresa S.r.l. e ANAS, Todini Costruzioni Generali S.p.A., Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L., Perrottagroup S.r.l., Commissario Straordinario per la Realizzazione Interventi Infrastrutturali SS275 Maglie-Santa Maria di Leuca, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori per il Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca, SS 275 di Santa Maria di Leuca, lotto 2.

Il ricorso nasce dall’aggiudicazione del lotto 2 della suddetta commessa a favore di Todini Costruzioni Generali S.p.A., a cui avevano concorso anche Manelli Impresa S.r.l. Lamentando il presunto aggiramento del vincolo di partecipazione previsto dal bando, la società ricorrente aveva contestato la validità dell’aggiudicazione, ritenendo sussistente un collegamento vietato tra la Todini Costruzioni Generali e Perrotta Group, società designata invece come esecutrice dal Consorzio Stabile Infratech per il lotto 3.

In particolare, secondo Manelli, la partnership commerciale tra Todini e Perrotta avrebbe violato il vincolo di partecipazione e la lex specialis, con possibili effetti distorsivi della concorrenza, anche alla luce dell’elevata somiglianza tra le offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti. A questi motivi sono stati aggiunti ulteriori profili critici circa asserite mancate comunicazioni circa la relazione tra le imprese coinvolte.

In primo grado, il TAR Puglia (Lecce) aveva già respinto il ricorso di Manelli sottolineando l’assenza di un vero "collegamento sostanziale" tra Todini e Perrotta Group, e sostenendo che la somiglianza tra le offerte poteva essere spiegata dalla comune consulenza della società di ingegneria IG & P. Anche le motivazioni riferite al vincolo di partecipazione erano state rigettate poiché non si configurava una situazione di controllo né di collegamento come previsto dagli artt. 2359 c.c., né altre circostanze tali da incidere sulla validità dell’aggiudicazione.

Giunta in appello, la controversia è stata rianalizzata alla luce delle articolazioni giuridiche della partnership tra Todini e Perrotta Group.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, pur esistendo tra le due società un accordo di partenariato commerciale/operativo, tale rapporto non integra un "collegamento sostanziale" o una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Tale accordo, nel caso concreto, non rappresenta di per sé causa escludente ai sensi della disciplina di gara, considerato che Perrotta Group non ha presentato offerta per il lotto 2 né vi ha partecipato in alcuna veste rilevante ai fini dell’esclusione. Di conseguenza, la partnership, in quanto tale, non può essere automaticamente identificata con una realtà imprenditoriale unica o con una situazione di controllo o collegamento tale da fondare l’esclusione prevista dalla lex specialis.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la nozione di unico operatore economico, ai fini dell’esclusione per partecipazione a più lotti, richiede una stretta identificazione economico-organizzativa che, nel caso di specie, mancava. L’analisi della sovrapposizione delle offerte tecniche ed economiche è stata ritenuta priva di incidenza, considerata la possibilità che più concorrenti si avvalgano di medesimi consulenti tecnici. L’eventuale affidamento in subappalto dei lavori, inoltre, attiene all’esecuzione dei contratti e non alla fase di partecipazione alla gara pubblica.

La sentenza ha dunque definitivamente respinto l’appello di Manelli Impresa S.r.l., confermando l’aggiudicazione del lotto 2 a Todini Costruzioni Generali S.p.A. e sancendo l’assenza di cause di esclusione ai sensi della disciplina di gara. In conseguenza della decisione, Manelli Impresa S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di ANAS e Todini Costruzioni Generali S.p.A., per un importo di 6.000 euro ciascuno, oltre accessori di legge, mentre le spese tra Manelli e il Consorzio Infratech sono state compensate.