3i Costruzioni ottiene il silenzio assenso sul permesso di costruire a Staranzano
Pubblicato il: 9/23/2025
L’avvocato Luca De Pauli ha assistito il Comune di Staranzano. L’avvocato Oliviero Comand ha rappresentato la società 3i Costruzioni s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello avanzato dal Comune di Staranzano relativo alla vicenda avente ad oggetto la richiesta di permesso di costruire presentata dalla società 3i Costruzioni s.r.l. La causa, iscritta al numero di registro generale 9725 del 2023, era stata instaurata contro la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 319/2023, che aveva riconosciuto la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso edilizio e dichiarato inefficace il successivo provvedimento di diniego emesso dal Comune.
La vicenda trae origine dalla domanda, presentata da 3i Costruzioni il 2 febbraio 2022, per la realizzazione di un edificio residenziale plurifamiliare sul lotto “T” della lottizzazione C/2 di via Pesaro, a Staranzano. Tale richiesta giungeva dopo un primo procedimento, conclusosi con diniego divenuto definitivo dopo il relativo contenzioso, e un secondo, successivamente abbandonato dalla società. Nel “terzo” procedimento, il Comune aveva evidenziato alcune carenze progettuali e, a termini ormai scaduti, aveva emesso il diniego il 14 novembre 2022. La società ricorrente, il 12 gennaio 2023, aveva impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo in via principale la declaratoria di inefficacia per formazione del silenzio assenso e, in subordine, l’annullamento dello stesso.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 319/2023, aveva accolto la domanda principale di 3i Costruzioni, accertando che sull’istanza si era formato il silenzio assenso ex art. 24 della legge regionale n. 19/2009, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni senza un provvedimento espresso del Comune; di conseguenza aveva dichiarato inefficace il diniego tardivo.
Il Comune di Staranzano ha impugnato la decisione, sostenendo che il giudice amministrativo non avrebbe potuto dichiarare l’inefficacia del provvedimento e che il silenzio assenso sarebbe incompatibile con i motivi ostativi precedentemente comunicati all’istante. Si è inoltre fatto richiamo alla necessità che la domanda sia conforme dal punto di vista urbanistico ed edilizio per poter beneficiare del silenzio assenso.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, aderendo all’orientamento secondo cui il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire si perfeziona con il decorso del termine anche in presenza di eventuali non conformità, salvo il potere dell’amministrazione di intervenire successivamente in autotutela. È stato inoltre precisato che la comunicazione dei motivi ostativi costituisce atto endoprocedimentale, privo di efficacia conclusiva e non idoneo a impedire la formazione del silenzio assenso.
La sentenza ha definitivamente respinto l’appello del Comune, confermando la formazione del silenzio assenso sulla domanda di 3i Costruzioni e dichiarando inefficace il diniego tardivamente adottato. Le spese del giudizio d’appello sono state interamente compensate fra le parti. Tale decisione comporta la validità del titolo edilizio ottenuto per silenzio assenso, riconoscendo alla società la possibilità di proseguire nella realizzazione dell’edificio, fatte salve le eventuali azioni di autotutela dell’amministrazione nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

