Estar ottiene la conferma dell’esclusione di Vantive nella gara per dispositivi dialitici
Pubblicato il: 9/23/2025
L’avvocato Gaetano Viciconte ha assistito Estar. L’avvocato Alberto Della Fontana ha rappresentato Vantive S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7386/2025 (RG n. 2641/2025), si è pronunciato su un’importante controversia in materia di appalti pubblici tra Estar – Ente di Supporto Tecnico – Amministrativo Regionale della Toscana e la società Vantive S.r.l., relativa alla procedura di affidamento quadri-convenzionale della fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per pazienti dialitici acuti, lotto 1. La decisione riguarda l’appello promosso da Estar avverso la sentenza del TAR Toscana n. 262/2025, che aveva accolto il ricorso di Vantive contro la propria esclusione dalla gara per presunta non conformità tecnica dell’offerta.
La vicenda trae origine dalla partecipazione di Vantive S.r.l. (precedentemente Baxter S.p.A.) alla gara indetta da Estar per l’assegnazione, tra gli altri, del lotto n.1 (CIG B01FC8EDD2), riguardante la fornitura in service di apparecchiature per trattamenti extracorporei nella sepsi con “filtrazione citochine con membrane ad alto cut-off”. La commissione giudicatrice aveva escluso Vantive perché la soluzione proposta (set Oxiris) veniva ritenuta conforme solo all’adsorbimento delle citochine, non però alla filtrazione richiesta dal capitolato. L’accordo quadro era stato quindi aggiudicato alle società B.Braun Avitum Italy S.p.A. e Fresenius Medical Care Italia S.p.A.
Vantive aveva impugnato l’esclusione dinanzi al TAR Toscana, sostenendo la conformità della propria offerta alle specifiche tecniche del bando di gara e richiamando la documentazione tecnica (IFU, scheda tecnica Oxiris) che, secondo la ricorrente, dimostrava la capacità di rimozione delle citochine anche mediante convezione/filtrazione. Il TAR aveva accolto il ricorso di Vantive ritenendo che l’esclusione fosse fondata su valutazioni non attinenti alle caratteristiche essenziali del prodotto ma a semplici vantaggi clinici riportati in altra sezione delle IFU, e aveva precluso alla commissione giudicatrice la possibilità di integrare postumamente la motivazione dell’esclusione.
Estar ha presentato appello, contestando la ricostruzione del TAR e ribadendo la distinzione tra le tecniche di depurazione: la filtrazione e la convezione sarebbero efficaci solo per piccoli mediatori (tossine uremiche), mentre la rimozione di citochine ed endotossine nel prodotto Oxiris avverrebbe esclusivamente tramite adsorbimento, meccanismo non previsto nel lotto di gara in questione. Il Consiglio di Stato aveva già concesso la sospensiva della sentenza di primo grado e, a seguito dell’udienza pubblica del 3 luglio 2025, ha esaminato la documentazione tecnica prodotta.
Punto centrale per la risoluzione della controversia è stato il confronto tra i requisiti capitolari (che richiedevano esplicitamente la rimozione delle citochine per filtrazione/convezione tramite membrane ad alto cut-off) e le effettive modalità operative del sistema Oxiris, il quale, secondo la valutazione del Consiglio di Stato, effettua la rimozione delle sole tossine uremiche per filtrazione/convezione, mentre l’eliminazione delle citochine avviene tramite adsorbimento, con evidenti limiti di durata e saturazione non conformi alle previsioni di gara. Il Collegio ha ritenuto inoltre che i chiarimenti della commissione giudicatrice non costituissero motivazione postuma ma una lecita esplicitazione delle ragioni già alla base dell’esclusione.
In accoglimento dell’appello di Estar, il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del TAR, confermando la legittimità dell’esclusione di Vantive dalla procedura per il lotto 1. La decisione comporta la definitiva esclusione della società dalla gara per la fornitura oggetto di contenzioso, con condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione appellante, determinate in 5.000 euro oltre accessori di legge. Sul piano giuridico, la pronuncia ribadisce il principio di stretta osservanza della lex specialis nei contratti pubblici e chiarisce la non assimilabilità tra le tecniche di filtrazione e adsorbimento nelle specifiche richieste di gara.

