Ecosistem srl ottiene il definitivo via libera all’aggiudicazione per la raccolta differenziata a Caserta
Pubblicato il: 9/24/2025
L’avvocato Marcello Fortunato ha assistito Ecosistem s.r.l.; l’avvocato Andrea Abbamonte ha rappresentato Di Gennaro s.p.a.; l’avvocato Lidia Gallo ha rappresentato il Comune di Caserta.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7397/2025 pubblicata il 19 settembre 2025 (RG n. 6676/2025), si è pronunciato sulla controversia relativa all’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Caserta per il servizio di conferimento delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata.
La controversia ha coinvolto Di Gennaro s.p.a., Ecosistem s.r.l. e il Comune di Caserta.
La vicenda aveva preso avvio con la contestazione, da parte del Comune di Caserta, di un presunto tardivo versamento del contributo ANAC da parte di Ecosistem s.r.l. che aveva comportato l’esclusione della società dalla gara. Successivamente, la gara era stata aggiudicata a Di Gennaro s.p.a.
Ecosistem s.r.l. aveva impugnato tali atti sia per l’annullamento dell’esclusione sia per ottenere il subentro nella gestione del servizio, sostenendo la sanabilità del pagamento del contributo ANAC attraverso il soccorso istruttorio.
In primo grado, con sentenza n. 5775/2025, il Tar Campania – accogliendo le doglianze di Ecosistem – aveva annullato gli atti di gara che ne avevano previsto l’esclusione e l’aggiudicazione a Di Gennaro s.p.a., riconoscendo a Ecosistem il diritto all’aggiudicazione della gara. Veniva altresì disposto l’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla rinnovazione della procedura di gara con aggiudicazione e affidamento in favore di Ecosistem per la durata originariamente prevista, oltre alla condanna in solido di Comune e Di Gennaro al pagamento delle spese.
L’appello proposto da Di Gennaro s.p.a., cui aveva aderito anche il Comune di Caserta, contestava la corretta applicazione, da parte del Tar, dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria in tema di versamento del contributo ANAC e dei poteri della commissione di gara in ordine al soccorso istruttorio. In particolare, veniva sostenuto che il pagamento tardivo del contributo, avvenuto dopo la scadenza della presentazione delle offerte e successivamente alla fase valutativa, fosse causa di esclusione dalla gara, e che il soccorso istruttorio avrebbe potuto sanare solo il mancato deposito della ricevuta, non il versamento stesso. Contestata era altresì la condanna alle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la corretta impostazione del Tar. La sentenza ribadisce il principio recentemente espresso dall’Adunanza Plenaria: la mancanza del pagamento del contributo ANAC costituisce una "condizione estrinseca" e il relativo adempimento può avvenire anche tardivamente, purché entro il termine assegnato in sede di soccorso istruttorio, addirittura se attivato dopo l’apertura delle offerte per effetto dell’“inversione procedimentale” della procedura di gara.
Nel caso specifico, l’Amministrazione aveva assegnato esclusivamente un termine per il deposito della ricevuta di pagamento e non per il pagamento stesso. Ecosistem aveva provveduto al versamento entro il termine assegnato, legittimando così il proprio reintegro nella gara secondo il principio sancito dall’Adunanza Plenaria.
La decisione definitiva respinge l’appello di Di Gennaro s.p.a., confermando l’annullamento degli atti di esclusione e l’aggiudicazione in favore di Ecosistem s.r.l.
Dal punto di vista economico e giuridico, il Comune di Caserta dovrà procedere alla rinnovazione della gara secondo quanto già statuito in primo grado. Per quanto riguarda le spese di giudizio, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione tra le parti per il grado di appello, in ragione della intervenuta definizione giurisprudenziale della questione solo in corso di causa.

