Comune di Milano vede confermata la correttezza della procedura sulla pianificazione urbanistica
Pubblicato il: 9/25/2025
Gli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Giuseppe Lepore e Antonello Mandarano hanno rappresentato il Comune di Milano. Gli avvocati Matilde Battaglia e Fabio Todarello hanno assistito Rusconi Holding s.r.l. e Impresa Rusconi Carlo s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato con la sentenza n. 7398/2025 (ricorso n. 1117/2025) su un acceso contenzioso tra Rusconi Holding s.r.l. e Impresa Rusconi Carlo s.r.l. contro il Comune di Milano.
Le società appellanti avevano impugnato la decisione del TAR Lombardia (Sezione Seconda, sentenza n. 2051/2024) che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso relativo alla procedura urbanistica per un’area sita a Milano.
La vicenda trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato il 26 gennaio 2022 tra Rusconi Holding s.r.l. e le Fondazioni Promor ed Ing. Enea Mattei, proprietarie di un’area edificabile. In vista della realizzazione di edifici a prevalente uso residenziale, le Fondazioni, proprietarie dell’area, avevano richiesto al Comune di Milano un’istruttoria preliminare ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Edilizio per valutare la fattibilità dell’intervento. Il Comune, il 7 luglio 2023, dichiarava improcedibile l’istanza in quanto l’area, avendo una superficie superiore a 20.000 mq, era soggetta a pianificazione attuativa secondo il piano delle regole comunale. Rusconi Holding e Impresa Rusconi Carlo s.r.l. avevano quindi impugnato tale provvedimento e una successiva nota di diniego dell’annullamento in autotutela.
Nei gradi precedenti, il TAR aveva rilevato d’ufficio, e dichiarato, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, in quanto promissarie acquirenti e non proprietarie dell’area, ritenendo inoltre che gli atti contestati non avessero portata lesiva. Era seguita la condanna alle spese processuali. La decisione era stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione dei giudici di primo grado, ritenendo dirimente la carenza di legittimazione attiva delle società appellanti. È stato osservato che Rusconi Holding s.r.l. e Impresa Rusconi Carlo s.r.l., pur vantando un interesse all’acquisto e allo sviluppo dell’area, non avevano partecipato direttamente al procedimento amministrativo, né risultavano titolari di un interesse legittimo qualificato rispetto agli atti impugnati, trattandosi di soggetti non proprietari e non richiedenti dell’istruttoria.
Elemento decisivo per la decisione è stato il profilo della titolarità della posizione giuridica qualificata che legittima all’azione: il Consiglio ha chiarito che solo chi è direttamente inciso dal provvedimento amministrativo e vanta un rapporto diretto e immediato con il procedimento può impugnare un atto. Inoltre, gli atti preliminari oggetto di impugnazione, in quanto a carattere istruttorio e non definitivi, non sono idonei a produrre effetti lesivi diretti nei confronti delle società appellanti.
Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello, confermando la pronuncia di inammissibilità del TAR con diversa motivazione in parte qua, e ha condannato le società appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano, quantificate in euro 4.000 oltre accessori. La pronuncia ribadisce criteri rigorosi in tema di legittimazione e interesse ad agire nei procedimenti amministrativi su questioni urbanistiche.

