Bricoman Italia ottiene conferma definitiva per il nuovo punto vendita a Rimini
Pubblicato il: 9/25/2025
L’avvocato Franco Fiorenza ha assistito Brico Io s.p.a. Gli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti hanno rappresentato il Comune di Rimini. Gli avvocati Dario La Torre e Antonella Ceschi hanno difeso Bricoman Italia s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7400/2025 (RG n. 185/2024), si è pronunciato sul ricorso in appello proposto da Brico Io s.p.a. contro la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 403 del 27 giugno 2023.
La controversia nasceva dall’autorizzazione rilasciata dal Comune di Rimini alla società Bricoman Italia s.r.l. per la realizzazione di un nuovo punto vendita commerciale e aveva coinvolto tre soggetti: Brico Io (appellante), Comune di Rimini e Bricoman Italia (controinteressata).
La vicenda trae origine dal contestato permesso di costruire convenzionato n. 2021-462-3413 rilasciato da Rimini a favore di Bricoman per un nuovo insediamento commerciale nell’area "ex Corial". Brico Io, che opera nello stesso settore e possiede un punto vendita a soli 3,5 km di distanza, aveva impugnato il permesso e gli atti urbanistici correlati, eccependo che i provvedimenti celassero in realtà l’apertura di una grande struttura di vendita (centro commerciale) invece di due medie strutture regolarmente autorizzate. La società ricorrente aveva inoltre rivendicato un risarcimento per danno da sviamento della clientela, asseritamente favorito dal presunto vizio dell’iter amministrativo.
In primo grado il TAR Emilia Romagna aveva respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti di Brico Io, escludendo, tra l’altro, che la nuova struttura potesse qualificarsi come "centro commerciale" da assoggettare a screening di VIA e ritenendo insussistente la dedotta violazione sulle modalità di calcolo delle superfici di vendita.
Nel giudizio di appello, Brico Io ha riproposto le sue doglianze, sostenendo da un lato che sussistessero elementi strutturali e organizzativi tali da configurare la nuova struttura quale centro commerciale, dall’altro che vi fosse stato un illegittimo cumulo delle agevolazioni sul calcolo delle superfici tra le norme regionali applicabili. Comune di Rimini e Bricoman Italia si sono costituite in giudizio ribadendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure, anche sotto il profilo della novità delle questioni e delle prove prodotte solo in appello.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello, accogliendo le eccezioni circa la proposizione, in seconda istanza, di nuovi elementi di fatto e documentali non dedotti in primo grado, in violazione dell’articolo 104 c.p.a. Inoltre, anche nel merito, ha ribadito che non risultano integrati i rigorosi presupposti giurisprudenziali per qualificare la struttura come centro commerciale anziché due distinte medie strutture di vendita, rilevando assenza di elementi – come la gestione unitaria di spazi comuni, servizi e promozione commerciale – idonei a mutarne la natura giuridica. Quanto all’asserita cumulabilità tra i vantaggi normativi per la vendita congiunta e per i materiali ingombranti, il Collegio ha confermato la correttezza dell’impostazione originaria: trattandosi di due autonomi esercizi, ciascuno beneficia delle relative agevolazioni senza incorrere nel divieto di cumulo prescritto dalla disciplina regionale.
La sentenza ha quindi definitivamente rigettato l’appello di Brico Io, con conseguente reiezione delle domande di annullamento delle SCIA collegate e della domanda risarcitoria, sottolineando l’insussistenza di illegittimità nei provvedimenti impugnati come presupposto necessario per il risarcimento. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.

