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Il Comune di Sassari ottiene conferma sulla pianificazione turistica urbanistica


Pubblicato il: 9/26/2025

Gli avvocati Marcello Bazzoni e Vittore Davini hanno assistito Coop Sarda Servizi Co.Sar.Se Soc. Coop. a r.l.; gli avvocati Giuseppe Longheu e Anna Francesca Fazio hanno rappresentato Champoluc s.r.l.; gli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Anna Maria Antonietta Piredda e Alberto Sechi hanno rappresentato il Comune di Sassari; gli avvocati Andrea Manzi e Luca Mazzeo hanno affiancato L’Argentiera s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7403/2025 pubblicata il 19 settembre 2025, ha definito il contenzioso sorto tra Coop Sarda Servizi Co.Sar.Se Società Cooperativa a responsabilità limitata (Co.Sar.Se), Champoluc s.r.l. e il Comune di Sassari. La vicenda trae origine dal ricorso presentato dalle due società (R.G. nn. 7417/2023 e 7516/2023) in relazione alla procedura esplorativa lanciata dal Comune di Sassari nel 2017 per l’individuazione di nuove aree turistico-alberghiere (zone F4) tramite variante urbanistica. Le società, proprietarie di terreni e strutture nei macroambiti individuati dal Piano Urbanistico Comunale (PUC), avevano manifestato interesse e presentato proposte progettuali.

Le proposte erano state ritenute dal Comune non rispondenti alle esigenze di integrazione dell’offerta turistica e incompatibili con i vincoli del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Con deliberazione consiliare n. 17 del 24 marzo 2022, il procedimento era stato dichiarato infruttuoso e si era deciso di procedere direttamente con una variante ordinaria del PUC che individuava nuove aree F4, abrogando contestualmente l’art. 52 delle NTA.

Entrambe le società avevano impugnato questa scelta dinanzi al TAR Sardegna, sottolineando presunta incompetenza del Consiglio Comunale, vizio di istruttoria e difetto di motivazione rispetto alle proprie proposte, ritenute conformi agli strumenti urbanistici e paesaggistici. In primo grado, il TAR aveva dichiarato in parte inammissibili i ricorsi e per la parte residua li aveva respinti.

Gli appelli sottoposti al Consiglio di Stato hanno ribadito le doglianze contro le decisioni comunali, contestando la competenza dell’organo consiliare e sostenendo la congruità urbanistica e paesaggistica delle proprie proposte. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, chiarendo che l’atto del Consiglio Comunale si inseriva pienamente nelle attribuzioni dell’organo ex art. 42 d.lgs. 267/2000 e art. 20 L.R. 45/1989, e che la scelta di non procedere con le proposte era motivata da una istruttoria tecnica negativa riguardo alla contiguità urbanistica richiesta dal PPR.

La decisione di pianificazione urbanistica presa dal Comune è stata ritenuta ragionevole e non sindacabile, fondandosi su un percorso logico-giuridico coerente con i vincoli sovraordinati e con i poteri di pianificazione dell’ente locale. Il Consiglio di Stato ha così respinto entrambi gli appelli, confermando le determinazioni del Comune di Sassari.

Le conseguenze della pronuncia comportano la validità della variante al PUC adottata dal Comune e la conferma della legittimità della scelta di individuare nuove zone turistico-alberghiere in aree diverse rispetto a quelle proposte dagli appellanti. Le ricorrenti sono state condannate a rifondere le spese del giudizio al Comune (5.000 euro ciascuna), con compensazione nei confronti della società La Nuova Argentiera s.r.l.