Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del GSE sulla tariffa per l’impianto idroelettrico
Pubblicato il: 9/26/2025
Gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.; gli avvocati Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola, Massimiliano Rosignoli, Mariano Fazio hanno rappresentato Alperia Greenpower S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7407/2025 (RG n. 6768/2023), si è pronunciato sul ricorso del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. contro Alperia Greenpower S.r.l., in relazione al regime tariffario applicabile a un impianto idroelettrico sito a San Pancrazio (BZ). La controversia trae origine dai provvedimenti del GSE che avevano riclassificato l’impianto dalla tipologia “ad acqua fluente” a quella “a bacino/serbatoio”, incidendo così sull’entità della tariffa incentivante riconosciuta.
La vicenda prende le mosse dal 2015, quando il GSE, pur accogliendo la richiesta di accesso agli incentivi sulle fonti rinnovabili della originaria SE Hydropower S.r.l., aveva qualificato l’impianto come “a bacino/serbatoio” e successivamente, nel 2016, aveva ridotto la tariffa da 219 a 101 €/MWh. La società, poi divenuta Alperia Greenpower S.r.l., aveva impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio chiedendo il riconoscimento della tipologia più favorevole di “acqua fluente” anche alla luce delle modifiche normative del 2019. In primo grado, il TAR Lazio aveva dato ragione alla società, ritenendo erronea la qualificazione come “a bacino/serbatoio” e riconoscendo la tariffa originaria, valorizzando tra l’altro la difficoltà di programmazione dell’apporto idrico da parte del produttore e l’assenza di effettiva capacità di accumulo.
L’appello principale del GSE e quello incidentale della società sono quindi giunti al Consiglio di Stato, che richiamando una consolidata giurisprudenza, ha ribadito la non applicabilità retroattiva della normativa del 2019 ai procedimenti regolati dal D.M. 6 luglio 2012, per i quali rimane vincolante la terminologia tecnica UNIPEDE vigente all’epoca.
Decisivo, secondo il Consiglio, è il principio tempus regit actum: le regole applicabili sono solo quelle vigenti al momento della richiesta e del provvedimento impugnato, con un rinvio meramente materiale alle definizioni tecniche internazionali preesistenti.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che la maggiore incentivazione per impianti “ad acqua fluente” si giustifica per la portata variabile e non prevedibile dei corsi d’acqua naturali, situazione che non ricorre nel caso di impianti che utilizzano il deflusso minimo vitale proveniente da una diga, caratterizzati invece da continuità di flusso. Tali impianti, secondo il Consiglio di Stato, non rientrano nella categoria di “acqua fluente” e non possono beneficiare del relativo regime incentivante.
Per effetto della pronuncia, l’impugnazione del GSE è stata accolta con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto dei ricorsi della società sulle tariffe incentivanti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità tecnica delle questioni affrontate. La sentenza del Consiglio di Stato consolida così l’orientamento rigoroso in materia di concessione degli incentivi idroelettrici, escludendo ogni estensione analogica delle definizioni normative sopravvenute a regolamenti precedenti.

