GSE prevale nella lite sugli incentivi fotovoltaici con Growenergy
Pubblicato il: 9/23/2025
L’avv. Andrea Sticchi Damiani ha assistito Growenergy S.r.l. Gli avv.ti prof. Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7408/2025 (ric. n. 5575/2024), ha definito la controversia promossa da Growenergy S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., riguardante il riconoscimento della tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico sito a Leverano (LE), identificato con il codice n. 223478.
La società aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 8699/2024, che aveva già respinto le sue domande principali. La vicenda prende avvio dal provvedimento del GSE del 20 maggio 2019, con cui, a seguito di verifica, era stata negata a Growenergy la tariffa incentivante secondo il D.M. 19 febbraio 2007, offrendo però l’accesso agli incentivi meno favorevoli previsti dal D.M. 5 maggio 2011. Secondo il GSE, l’impianto non aveva dimostrato – attraverso la documentazione fotografica prescritta – di essere stato completamente ultimato entro il termine del 31 dicembre 2010, come richiesto dalla normativa.
Growenergy contestava questa conclusione, adducendo sia ragioni di fatto, sia la produzione di ulteriori documenti come certificati di collaudo e informazioni sulla posizione degli elementi dell’impianto.
Il TAR Lazio aveva respinto le principali doglianze di Growenergy, giudicando corretta la posizione del GSE che richiedeva puntuale prova fotografica del completamento dell’impianto e negando che si trattasse di attività di autotutela, ritenendo invece che il potere esercitato dal GSE fosse di verifica, accertamento e controllo. Un solo punto era stato accolto: il TAR aveva censurato il difetto di motivazione del provvedimento di diniego dell’istanza di riesame, ordinando al GSE una nuova valutazione.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello da Growenergy, ha ripercorso la disciplina normativa di riferimento, ribadendo che la documentazione fotografica prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 costituisce il mezzo privilegiato di prova del completo stato dell’impianto fotovoltaico, non surrogabile da autocertificazioni o altri documenti privati. Ha inoltre rafforzato la distinzione tra decadenzia dal beneficio per mancanza dei requisiti, che configura un atto vincolato, rispetto all’istituto dell’autotutela amministrativa. Tra i punti decisivi emersi nella causa vi sono stati la funzione essenziale e non sostituibile della documentazione fotografica, l’assenza di valide prove alternative portate da Growenergy in merito alla collocazione e allo spostamento medio tempore delle apparecchiature (in particolare il quadro elettrico e il nodo di terra), e la coerenza del nuovo quadro normativo nel concedere valore determinante alle fotografie rispetto ad altri mezzi di prova.
La decisione definitiva del Consiglio di Stato respinge l’appello di Growenergy, confermando che il GSE ha correttamente esercitato il proprio potere di verifica e che la società non ha dimostrato di aver diritto all’accesso alla tariffa più vantaggiosa. Le conseguenze della sentenza si sostanziano nel mantenimento da parte di Growenergy del diritto agli incentivi calcolati secondo il D.M. 5 maggio 2011, meno favorevoli rispetto alla pretesa iniziale, e nella compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Giuridicamente, la pronuncia rafforza l’orientamento sull’insostituibilità della documentazione fotografica come prova dell’ultimazione degli impianti e limita l’applicazione retroattiva delle modifiche legislative in materia di incentivi FER.

