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GSE ottiene conferma sulla decadenza degli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 9/24/2025

L’avv. Andrea Sticchi Damiani ha assistito Growenergy S.r.l.; gli avv.ti prof. Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 7409/2025 (RG n. 5576/2024), si è pronunciato sul ricorso proposto da Growenergy S.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e Ministero delle imprese e del made in Italy (quest’ultimo non costituito), per la riforma della decisione del TAR Lazio n. 8697/2024.

La controversia riguarda il diritto della società Growenergy S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico da 98,70 kW a Leverano, a mantenere i benefici della tariffa incentivante più favorevole prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 (cosiddetto Secondo Conto Energia) e l’annullamento del provvedimento del GSE che, a seguito di verifica, ne aveva disposto la rideterminazione ai sensi del meno vantaggioso D.M. 5 maggio 2011.

La vicenda trae origine dalla decisione del GSE, adottata il 20 maggio 2019, che a seguito di un controllo aveva rilevato la mancata installazione, nelle foto prodotte da Growenergy S.r.l. entro il termine del 31 dicembre 2010, del dispositivo di protezione d’interfaccia esterna richiesto. Riconoscendo solo i requisiti per accedere agli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011, il Gestore aveva ridotto la tariffa da 0,422 €/kWh a 0,339 €/kWh. Nel corso del primo grado, la società aveva prodotto documenti aggiuntivi e impugnato senza successo anche il successivo provvedimento di diniego di riesame in autotutela emesso dal GSE nel 2021.

Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, accogliendo parzialmente solo il secondo per carenza di motivazione nel riesame. In appello, Growenergy ha contestato la decisione del TAR, sostenendo la sufficienza della documentazione presentata (incluse le fotografie e i documenti di collaudo) per provare la conclusione dei lavori entro il termine e denunciando la presunta prevalenza accordata alle sole fotografie rispetto ad altri mezzi di prova. Inoltre, la società aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, chiedendo eventualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE rispetto al quadro normativo nazionale che disciplina la decadenza dai benefici.

Il Consiglio di Stato ha fornito una dettagliata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ribadendo la funzione e il valore probatorio privilegiato delle fotografie a corredo della domanda di incentivo fotovoltaico quale unico, oggettivo e vincolante mezzo previsto dal legislatore per dimostrare l’effettiva ultimazione dell’impianto entro la scadenza. La documentazione aggiuntiva (verbali, dichiarazioni o fatture) può attestare il possesso degli apparecchi ma non vale a dimostrare la loro installazione effettiva al termine richiesto, soprattutto laddove la documentazione fotografica originaria sia carente.

Giurisprudenza consolidata ha inoltre escluso che si verta in materia di autotutela o di applicazione retroattiva delle novelle sull’articolo 42 del D.lgs. 28/2011. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che né i documenti versati né le ulteriori argomentazioni delle ricorrente siano idonei a sovvertire la regola secondo cui la mancata allegazione della documentazione fotografica adeguata conduce automaticamente alla perdita delle più favorevoli condizioni di incentivazione. Il potere di verifica e controllo da parte del GSE è definito come vincolato e doveroso, non assimilabile all’autotutela, né lesivo dei principi comunitari in materia di stabilità degli investimenti e regimi di sostegno alle energie rinnovabili. Non sono quindi ravvisate violazioni di norme costituzionali o sovranazionali.

La sentenza ha respinto l’appello di Growenergy S.r.l., confermando la decadenza dal regime incentivante oggetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.